Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6063 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22246/2015 proposto da:

R.R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2317/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 9/03/2015, depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che parte ricorrente ha depositato memoria e che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2317/10/15, depositata il 17 aprile 2015, non notificata, la CTR del Lazio, pur ritenendo ammissibile, diversamente da quanto affermato dalla CTP, il ricorso introduttivo del sig. R.R.S. avverso provvedimento d’iscrizione di fermo amministrativo notificatogli da Equitalia Sud S.p.A., rigettò comunque nel merito l’appello proposto dal contribuente avverso la pronuncia di primo grado, ritenendo il fermo amministrativo preceduto da regolari notifiche delle intimazioni di pagamento inerenti alle cartelle delle quali il contribuente aveva lamentato l’omessa notifica.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nel quale compendia diversi ordini di censure.

L’agente della riscossione resiste con controricorso.

Con l’unico motivo il contribuente denuncia cumulativamente violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 112 c.p.c., artt. 2953, artt. 2733 c.c. e segg. e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la sentenza impugnata, per un verso, avrebbe preso in considerazione una cartella che non aveva costituito oggetto d’impugnazione, per altro avrebbe omesso comunque di pronunciare sull’eccezione di prescrizione dei tributi relativi a TARSU e tassa automobilistica con riferimento alle cui annualità richieste sarebbero decorsi i rispettivi termini di prescrizione, e deducendo infine l’illogicità della motivazione in forza della quale la sentenza impugnata aveva ritenuto valida la notificazione dell’intimazione di pagamento n. (OMISSIS), relativa alla cartella n. (OMISSIS), sebbene recasse la dizione “indirizzo errato”.

Il motivo deve essere ritenuto inammissibile.

Anche nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 maggio 2015, n. 9100, secondo cui la denuncia cumulativa di più ordini diversi di censure nell’ambito di un solo motivo non ne comporta di per sè l’inammissibilità ove esse siano formulate in modo da consentirne l’esame autonomo, risulta comunque erronea la deduzione del vizio di omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, trattandosi di tipico error in procedendo la cui denuncia va formulata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (tra le molte Cass. sez. lav. 27 ottobre 2014, n. 22759), mentre incomprensibile risulta dall’argomentazione del ricorso il riferimento alla pretesa violazione dell’art. 2733 c.c., ponendosi invece il riferimento della violazione dell’art. 2953 c.c. (che induce ad ipotizzare l’errata applicazione del termine decennale di prescrizione in ragione dell’ipotizzata definitività per omessa impugnazione degli atti prodromici assunto come regolarmente notificati), in maniera contraddittoria con il dedotto vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dei crediti per i diversi tributi indicati.

A ciò consegue che il richiamo in memoria, tra le altre pronunce, alla recente decisione delle Sezioni Unite n. 23397/16, depositata il 17 novembre 2016, ben nota al collegio, è comunque inconferente, avuto riguardo alle ragioni sopra esposte che inducono a ritenere, il motivo, così come formulato, inammissibile.

Quanto invece al vizio di motivazione, esso risulta articolato in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua previgente formulazione, trovando applicazione al presente giudizio la norma nella sua attuale disposizione che consente il ricorso per cassazione avverso anche sentenza resa in grado d’appello da CTR per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore di Equitalia Sud S.p.A. (ora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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