Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6063 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 04/03/2021), n.6063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15901-2019 proposto da:

L. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

C.V., in proprio e quale erede di L.C.,

L.N., quale erede di L.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA INDIPENDENZA 4, presso lo studio dell’avvocato LEA

DOMENICA LUCCHESE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2189/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 6 novembre 2018 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Trapani il 29 gennaio 2014, che aveva a sua volta disatteso le domande di accertamento della nullità delle clausole di pattuizione degli interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, valute e spese varie, nonchè di accertamento dei tassi superiori a quello soglia usurario, di accertamento dell’esatta situazione di dare-avere tra le parti e di risarcimento del danno, proposte dalla L. s.r.l., ed altri, in relazione a contratto di conto corrente bancario;

– che avverso questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti, sulla base di due motivi;

– che non svolge difese la banca intimata.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi del ricorso sono i seguenti:

1) violazione e falsa applicazione “di diritto”, per avere la corte territoriale escluso l’applicazione della L. n. 108 del 1996, sebbene il contratto fosse ancora in corso al momento di entrata in vigore della disciplina;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., perchè la banca non ha mai prodotto il contratto scritto, onde nulla era alla stessa dovuto; mentre, in mancanza di estratti conto, comunque si doveva partire dal cd. saldo zero, ove la banca fosse stata creditrice, ed utilizzare gli estratti esistenti, in caso di saldo positivo a favore del cliente;

– che il giudice d’appello, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) il cliente, che agisca per la ripetizione dell’indebito contro la banca in relazione a contratto di conto corrente, ha l’onere di provare il credito vantato, producendo in giudizio il contratto e gli estratti conto dall’inizio del rapporto; b) non avendo il correntista richiesto alla banca la documentazione relativa, ai sensi dell’art. 119 t.u.b., l’istanza di esibizione è inammissibile, come già ritenuto dal Tribunale; c) il c.t.u. ha rilevato la mancanza degli estratti conto dal 1991 al 1994 – avendo reperito solo quelli dal 1994 al 2010 – e depurato il conteggio dagli interessi e dai costi non dovuti, nonchè dagli interessi ritenuti superiori al tasso soglia, sebbene al contratto non si applichi la L. n. 108 del 1996, in quanto concluso in epoca anteriore alla sua entrata in vigore; più in generale, la ricostruzione operata dal c.t.u. non è condivisibile, per la mancanza degli estratti conto predetti e non potendo dirsi provata l’inesistenza di un contratto scritto, onde, in definitiva, manca la prova del credito vantato;

– che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite, secondo cui (cfr. Cass., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675), allorchè il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge;

– che il secondo motivo è, nel suo primo assunto, manifestamente infondato, tale essendo la pretesa di azzerare il debito di somme prelevate, per il fatto della mancata produzione di un contratto redatto per iscritto;

– che, nel suo secondo assunto, esso è, invece, pur nella stringata proposizione, manifestamente fondato;

– che, infatti, la corte del merito ha violato le norme sull’onere della prova: 1) imputando al cliente l’onere di dimostrare il proprio credito necessariamente mediante la produzione integrale degli estratti conto, ed omettendo di considerare quelli reperiti, peraltro già utilizzati dal c.t.u. al fine della ricostruzione dei reciproci rapporti; 2) escludendo la possibilità di decurtare le poste passive, aventi titolo nel contratto mai depositato in atti, con la seguente motivazione: “non potendosi dare per provata l’inesistenza del contratto scritto”, laddove, invece, costituisce principio consolidato che la pretesa di interessi ultralegali ed altre poste, pretese dalla banca nei propri conteggi, debba avere una base convenzionale, che era onere della banca stessa provare, secondo la distribuzione dell’onere di dimostrazione dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi, ex art. 2697 c.c.;

– che, al riguardo, è stato ormai chiarito come, nei rapporti bancari in conto corrente, allorchè sia il correntista ad agire per la ripetizione dell’indebito, l’incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote, di regola, sul correntista medesimo, su cui grava l’onere della prova degli indebiti pagamenti: ma, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere può comunque essere effettuato, e si opera partendo dal primo saldo a debito del cliente, di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543);

– che, dunque, “ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento; è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo” (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; 19 maggio 2020, n. 9140): principio che va, dunque, ora affermato quale oggetto dello specifico thema decidendum;

– che tale conclusione viene convincentemente argomentata nel senso che, quando la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l’incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicchè, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore;

– che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perchè, sulla base dei principi sopra enunciati – quanto alla irrilevanza della cd. usura sopravvenuta e quanto al conteggio dal primo estratto conto a debito del correntista prodotto in causa – provveda alla quantificazione del dovuto ed alla decisione delle domande proposte;

– che ad essa si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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