Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6062 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CORLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

il signor \Ranalli\ Candido\, rappresentato e difeso dall’avv.

Belloni Federico, presso il quale è elettivamente domiciliato in

Roma, Via Cassia 240, pal. 1, int. 27;

– intimato e controricorrente –

e sul ricorso incidentale rgn. 8791/2005, proposto da:

signor \Ranalli Candido\, come sopra rappresentato, difeso e

domiciliato;

– ricorrente incidentale –

contro il Ministero e l’Agenzia, come sopra rappresentati, difesi e

domiciliati;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 17 novembre 2004, n. 91/14/04, depositata il 2 dicembre 2004 e

notificata il 22 dicembre 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto

del ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 19 febbraio 2005 è notificato al signor \Candido @Ranalli\ un ricorso delle sopra indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Rieti contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Rieti n. 31/02/2003, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla sua domanda di rimborso dell’IRAP 1998- 2001;

b) che il 30 marzo 2005 è notificato ai ricorrenti principali un documento incorporante il controricorso al ricorso principale e un ricorso incidentale, integrati con memoria, del contribuente contro la medesima sentenza;

c) che i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.;

d) che la sentenza impugnata ha respinto l’appello dell’Ufficio, adottando la seguente motivazione: “ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, nel caso di attività svolta da professionista si deve trattare di un’organizzazione del tutto sganciata dall’apporto professionale, capace da sola di produrre quella novella ricchezza atta a giustificare il prelievo, e ciò a prescindere dalla prestazione intellettuale del professionista che organizza le risorse impiegate”. Secondo gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali più accreditati “è stato ritenuto non soggetto all’Irap il professionista che esercita la propria attività senza un’organizzazione autonoma”. Il Collegio “ritiene che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non sussistano le condizioni per pensare ad un’attività autonomamente organizzata, ma che si tratti, piuttosto, di un’attività svolta in assenza di elementi di organizzazione. E’ da rilevare, altresì, che l’Ufficio appellante, nonostante il pur apprezzabile notevole sforzo di accreditare la bontà del proprio assunto, non è stato in grado di offrire alcun dato concreto atto a provare nella fattispecie la presenza di un pur minimo elemento di organizzazione autonoma”;

e) che con l’unico motivo d’impugnazione, con cui le autorità tributarie sostengono il loro ricorso principale e con cui denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 si presentano considerazioni meramente astratte sul concetto di autonoma organizzazione, senza censurare nessuna delle rationes dedcidendi della sentenza impugnata;

f) che, pertanto, il motivo è inammissibile per irrilevanza e il ricorso principale dev’essere, quindi, rigettato;

g) che il ricorso incidentale del Contribuente diviene inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse a ricorrere;

h) che, infine, le spese processuali relative al giudizio di cassazione meritano di essere compensate tra le parti, perchè la stabilizzazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione di diritto esaminata è successiva all’incoazione del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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