Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6062 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18621/2015 proposto da:

G.D.B.T.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SARDEGNA, 29, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO MARI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO CAROSI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

T.G., P.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 578/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 24/11/2014, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 578/28/15, depositata il 3 febbraio 2015, non notificata, dichiarò inammissibile l’appello proposto dal sig. G.D.B.T.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale (OMISSIS) di Roma, nel contraddittorio anche con i signori T.G. e P.I., avverso la decisione della CTP di Roma, che aveva, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, autorizzato il sequestro conservativo anche sui beni dell’odierno ricorrente, quale amministratore della società GTH Haus S.r.l. dal 19 aprile 205 al 6 giugno 2007, in relazione alla contabilizzazione da parte della società di fatture per operazioni inesistenti emesse da una serie di società risultate “cartiere”.

Avverso la sentenza della CTR il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Con l’unico motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate fosse stata ricevuta dal destinatario il 27 maggio 2013, come attestato dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal medesimo, sebbene la sottoscrizione risultasse illeggibile e fosse stata disconosciuta dal G., occorrendo la proposizione di querela di falso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Anche a prescindere dal rilievo che il ricorso non indica neppure la norma che si assume violata o della quale la decisione impugnata abbia reso falsa applicazione, non è dato conoscere nella fattispecie in esame, non essendo stato chiarito in ricorso se in primo grado il G. fosse costituito, se detta notifica, ove dallo stesso pur ricevuta, fosse idonea far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello.

In realtà la questione è in ogni caso irrilevante, poichè, avuto riguardo all’introduzione del giudizio di primo grado, successiva al 4 luglio 2009, l’appello risulta in ogni caso proposto anche oltre il termine lungo d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella sua formulazione applicabile, in uno a quella della L. n. 742 del 1969, art. 1, ratione temporis, al presente giudizio, di sei mesi e quarantasei giorni.

La sentenza di primo grado risulta infatti essere stata depositata il 16 aprile 2013, mentre l’appello, come si rileva dallo stesso ricorso di parte ricorrente, è stato proposto solo in data 12 febbraio 2014, oltre, dunque, in ogni caso, anche il termine lungo d’impugnazione sopra indicato.

Essendo dunque il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, il ricorso va rigettato, previa correzione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., in diritto della decisione impugnata nei sensi di cui sopra.

Il ricorso va dunque rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nel rapporto processuale tra il ricorrente e l’Amministrazione finanziaria.

Nulla va statuito in ordine alle spese nel rapporto processuale tra ricorrente ed altre parti private intimate.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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