Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6062 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 04/03/2021), n.6062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15109-2019 proposto da:

S.G., S.C., elettivamente domiciliati presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentati e difesi dagli Avvocati MARIO MANZO, ROSINA MAFFEI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO BLANDINI;

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

n. 14, presso lo studio dell’avvocato BRUNO MANTOVANI, che lo

rappresenta e difende;

E.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANGELO VIGNOLA;

– controricorrenti –

contro

G.G., C.R., UGF ASSICURAZIONI SPA, AEC

UNDERWRITING SPA LLOYD’S CORRESPONDENT;

– intimati –

avverso la sentenza n. 152/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 17 gennaio 2019, n. 199 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città in data 11 giugno 2014, e pronunciando sugli appelli riuniti proposti reciprocamente dalle parti, ha condannato in solido S.C. e S.G. al risarcimento del danno in favore del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. per l’ulteriore somma di Euro 417.475,00, oltre accessori, ed, altresì, al pagamento della somma di Euro 117.586,28, oltre accessori, in accoglimento delle domande proposte, volte alla condanna L. Fall., ex art. 146, degli amministratori della società fallita a risarcire la procedura per i danni cagionati in seguito a fatti di inala gestio;

– che la sentenza impugnata ha ritenuto, per quanto ancora rileva, come: a) quanto all’appello della procedura, la domanda risarcitoria meritasse accoglimento, a differenza di quanto opinato dal giudice di primo grado, anche con riguardo alla condotta di vendita dell’immobile sociale sito in (OMISSIS), in quanto ceduto in conflitto di interessi al coniuge di S.C., al prezzo di Euro 250.000,00, assai inferiore a quello di mercato, accertato mediante consulenza tecnica d’ufficio di Euro 516,800,00, e, per di più corrisposto solo in parte (Euro 99.325,00), con un danno quantificato perciò in Euro 417.475,00; b) la violazione dell’obbligo di non rimborsare i finanziamenti dei soci, in presenza delle condizioni economico-finanziarie di cui all’art. 2467 c.c., comporti che anche tale inadempimento sia imputabile agli amministratori, fatto dal quale è derivato il danno di Euro 117.586,28; quanto all’appello proposto dai due amministratori – afferente la contestazione delle circostanze relative alla denegata qualità di amministratore di fatto in capo a S.C. dal maggio 2005 in poi, alla cessione fattuale del compendio aziendale della Copin s.p.a. ed alla liquidazione del danno – i tre motivi fossero inammissibili, per difetto di specificità, non avendo provveduto gli appellanti a confutare le affermazioni della sentenza di primo grado;

– che avverso tale sentenza propongono ricorso S.C. e S.G.;

– che si difende con controricorso la procedura;

– che depositano controricorsi anche i sindaci E.D. ed M.A..

Diritto

RITENUTO

– che il ricorso propone tre motivi, i quali possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione degli artt. 2392,2394,2394-bis, 2043 e 2697 c.c., L. Fall., art. 240, in quanto non è stato affatto provato il maggior valore del bene immobile compravenduto, ed, inoltre, il prezzo incassato è servito ad ammodernare un opificio della società, con maggiori risultati economici della stessa; infine, i due ricorrenti sono stati assolti in sede penale da ogni reato, proprio per il ritenuto minor valore del bene e per l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo pattuito;

2) violazione dell’art. 2697 c.c., perchè non è mai stato rimborsato il prestito ai soci, mentre la domanda di restituzione della somma al socio A.C. è stata disattesa in primo e secondo grado, pendendo il giudizio per cassazione;

3) “sulla posizione di S.C. quale amministratore di fatto dopo il maggio 2005; la cessione di fatto dell’azienda alla T.N.T. s.r.l., nonchè la determinazione del danno”: su tali profili, la corte d’appello ha compiuto accertamenti di fatto non condivisibili;

– che i tre motivi sono affetti dal medesimo vizio di manifesta inammissibilità, sotto più profili;

– che, anzitutto, essi intendono riproporre in pieno un giudizio sul fatto, invece precluso in sede di legittimità;

– che, inoltre, il preteso terzo motivo non è neppure formulato nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 360 c.p.c., non individuando neppure il vizio lamentato o la norma pretesamente violata;

– che, infine, i ricorrenti neppure si confrontano con la ritenuta aspecificità dei motivi di appello, per la violazione dell’art. 342 c.p.c., ritenuta dalla sentenza impugnata, con riguardo all’atto di appello incidentale, invero ivi reputato inammissibile sotto tutti i motivi proposti;

– che le spese seguono la soccombenza in favore della procedura, mentre si compensano quelle nei confronti dei sindaci, avverso i quali non vi è domanda, ma mera notitia litis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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