Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6062 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21595/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

– ricorrente –

contro

V.C.

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria n. 118/03/12 pronunciata il 12.1.2012 e depositata il

12.7.2012

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 17.12.2019 dal

consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Villella Carmine impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme, aveva determinato per l’anno 2000 maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP, IVA, oltre Addizionali Regionali e Comunali liquidando conseguentemente le relative imposte, sanzioni ed interessi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, rigettava il ricorso del contribuente, il cui appello veniva viceversa accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria con sentenza n. 118/03/12, pronunciata il 12.1.2012 e depositata il 12.7.2012, nella considerazione che il V. nei periodi d’imposta 1983, 1984, 1985 e 1986 esercente l’attività di costruzioni edili titolare dell’omonima impresa, in regime di contabilità semplificata, aveva provveduto a dichiarare nei suddetti periodi d’imposta i costi e i ricavi relativi ai lavori eseguiti, secondo il criterio di competenza, ai sensi del D.P.R. 29 Settembre 1973, art. 74, comma 1, n. 597.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

5. Il contribuente ritualmente intimato non si è costituito in giudizio.

6. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17.12.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis-1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce “violazione del D.P.R. n. 597 del 1971, art. 74, comma 1, dell’art. 109 comma 1 T.U.I.R., degli artt. 1665 e 1666 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” lamentando che la C.T.R. in relazione alle prestazioni fornite dal contribuente al committente nell’ambito di un contratto di appalto per lavori eseguiti tra il 1983 e il 1986 non aveva tenuto conto che nella specie il momento in cui si era perfezionato il diritto dell’appaltatore al corrispettivo era maturato non già negli anni di esecuzione dei lavori, ma solo nel 2000, anno in cui, divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva condannato il committente in via definitiva al pagamento delle somme dovute al contribuente-appaltatore, erano divenute esigibili le somme indicate nell’atto di precetto notificato in data 21.3.2000.

1.2. Con il secondo motivo deduce “omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” non avendo la C.T.R. tenuto conto del contenzioso giudiziario esperito dal contribuente per il recupero del proprio credito e trascurato del tutto la problematica riguardante la individuazione del momento di ultimazione dei lavori di appalto edilizio.

1.3. Con il terzo motivo deduce “violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” avendo la C.T.R. affermato che l’onere della prova della avvenuta dichiarazione dei redditi percepiti dal contribuente gravasse sulla Agenzia delle Entrate.

1.4. Con il quarto motivo deduce “omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” per avere la C.T.R. del tutto genericamente affermato che il V. “aveva provveduto a dichiarare nei suddetti periodi di imposta… i relativi ricavi”, desumendo della circostanza “dai documenti prodotti dalle parti ed acquisiti agli atti di causa” pur non risultando alcuna produzione documentale agli atti di causa.

1.5. Con il quinto motivo deduce “violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. fondato il proprio convincimento su prove documentali inesistenti agli atti di causa.

2. Detti motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamente connessi, appaiono meritevoli di accoglimento.

2.1. Va in primo luogo precisato che nel caso in esame i ricavi da sottoporre a tassazione ai fini delle II.DD. e dell’IVA costituivano il corrispettivo dovuto da C.V. a saldo di lavori edilizi eseguiti dal V. tra il 1983 ed il 1986 in esecuzione di un contratto di appalto per il quale il V., a causa dell’inadempimento del committente, aveva dovuto adire le vie legali, conseguendo poi il saldo del corrispettivo dovutogli di Lire 49.056.080 solo nell’anno 2000 a conclusione del contenzioso instaurato e definito con sentenza di condanna del Cerra divenuta irrevocabile.

2.2. Ciò posto, è indubbio che detta somma, divenuta esigibile nell’anno 2000, era soggetta a tassazione in detto anno, a nulla rilevando che l’esecuzione dei lavori risalisse a periodo precedente.

2.3. Invero la Commissione Tributaria Regionale – dopo avere affermato in modo assolutamente singolare ed erroneo, ricorrendo ad una citazione giurisprudenziale di questa Corte del tutto inconferente, che l’Ufficio tributario per “dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata”, avrebbe dovuto fornire la prova che il V.C., violando il criterio di competenza, non aveva dichiarato i corrispettivi/ricavi non ancora percepiti” – ha accolto la tesi del contribuente sulla base dell’asserita applicabilità del principio di competenza per le prestazioni di servizi, invocando il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, comma 1, in base al quale “i ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito d’impresa nell’esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni”. La stessa C.T.R. trascurava tuttavia completamente che il credito del V. era stato soddisfatto solo a conclusione del contenzioso definito con la sentenza n. 161/97 con cui la Corte di Appello di Catanzaro aveva condannato il committente al pagamento del saldo dei lavori edili di Lire 49.056.080 (pari all’importo pattuito di Lire 180.300.000, diminuito di Lire 17.493.920 per opere non eseguite e della somma complessivamente già versata di L.. 113.750.000).

2.4. Orbene del tutto correttamente dall’inquadramento del contratto di appalto tra le prestazioni di servizi, l’Ufficio ha ritenuto applicabile l’art. 109, comma 2, lettera b), del TUIR, secondo cui “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le prestazioni di acquisizione di servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”. Essendo poi pacifico che il momento di ultimazione viene a coincidere con quello dell’accettazione senza riserve, da parte del committente, dell’opera compiuta dall’appaltatore, e che nel caso di specie tale accettazione non poteva che coincidere con il pagamento del corrispettivo riconosciuto da parte del giudice procedente, il momento impositivo non poteva che scattare nel periodo d’imposta dell’anno 2000, con la conseguenza che non avrebbe potuto applicarsi il criterio generale di competenza che individua il momento di produzione dei ricavi e dei redditi di impresa al momento della ultimazione dei lavori, ma da quello della definizione in sede giudiziale del rapporto intercorso tra le parti.

3. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. della Calabria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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