Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6061 del 12/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6061
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11258-2005 proposto da:
SAC ALBERGHI CALABRI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA VILLA EMILIANI 11, presso lo studio dell’avvocato TABET
GIULIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TROPEA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 12 presso lo studio dell’avvocato
PERRI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato SPATARO
GIOVANNI, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 89/2004 da:
COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANZARO, depositata il 25/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso:
– il ricorso presentato dalla S.A.C. Società Alberghi Calabri avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria – Sezione staccata di Catanzaro che ha dichiarato tempestivi gli avvisi ICI notificati alla S.A.C., per gli anni 1993, 1994 e 2001 dal Comune di Tropea;
– l’atto di transazione 25 maggio 2009 con cui la controversia è stata definita mediante assunzione dell’obbligo, da parte della S.A.C. di versare al Comune di Tropea, che ha accettato, la complessiva somma di Euro 65.000,00=, versata in data 23/9/2009 mediante bonifico bancario del Monte dei Paschi di Siena;
– la carenza di interesse della ricorrente a coltivare il ricorso, che deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010