Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6061 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18316/2015 proposto da:

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI, 12, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati ARIANNA PAOLETTI, LUCIA BORA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

TERMINAL CALATA ORLANDO SRL, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIOVINE

ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIANO CANEPA,

SARITA DE LUCA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 6/10/2014, depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che parte controricorrente ha depositato memoria e che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 41/5/15, depositata il 13 gennaio 2015, non notificata, la CTR della Toscana ha respinto l’appello proposto dalla Regione Toscana nei confronti del Terminal Calata Orlando S.r.l., volto a conseguire la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Firenze, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento relativo al mancato versamento dell’imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e patrimonio indisponibile dello Stato per l’anno d’imposta 2006, nella fattispecie essendo la summenzionata società titolare di concessione demaniale rilasciata dall’Autorità Portuale di (OMISSIS) relativamente ad area adibita a terminal polifunzionale per l’esercizio di attività d’imbarco, sbarco, movimentazione deposito di contenitori e merci varie.

La sentenza della CTR ha confermato la decisione impugnata, ritenuta “completa, razionale ed esauriente”, affermando che, in ragione di quanto stabilito dalla L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11, sostanzialmente la Regione Toscana avesse riconosciuto l’infondatezza della propria pretesa impositiva riguardo alla situazione quale oggetto della controversia da essa decisa, a ciò conseguendo l’assorbimento di ogni altro motivo o eccezione.

Avverso detta pronuncia la Regione Toscana ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata società resiste con controricorso.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Toscana n. 77 del 2012, art. 11 e dell’art. 11 disp. gen. (preleggi), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la CTR ha fondato sulla richiamata disposizione delle legge regionale la decisione della non debenza del tributo riferito ad annualità pregressa.

Il motivo è manifestamente fondato.

Della succitata L.R. Toscana n. 77 del 2012, art. 11, comma 1 (legge finanziaria della regione per l’anno 2013), ha aggiunto, nel corpo della L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, del comma 2, dopo le parole: “acque pubbliche”, il seguente periodo: “L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita ai sensi della L. n. 281 del 1970, art. 2, non si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall’Autorità portuale di (OMISSIS) (….) e dalle Autorità portuali di (OMISSIS) di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6 (Riordino della legislazione in materia portuale)”.

Palesemente errata risulta, quindi, in violazione del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in forza del quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, l’applicazione fatta dalla decisione in questa sede impugnata della succitata disposizione della legge regionale all’annualità 2006, oggetto dell’accertamento impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Firenze.

Nè, tantomeno, può discorrersi di sostanziale riconoscimento dell’infondatezza della pretesa impositiva riferita all’anno 2006 in forza della richiamata disposizione di legge regionale, atteso che, con essa, nell’ambito della manovra di bilancio, il Consiglio Regionale della Toscana ha unicamente inteso esercitare in tale direzione, fissandone esplicitamente la decorrenza dal periodo d’imposta 2013, la propria discrezionalità nell’ambito della politica fiscale riguardo a tributi propri. Quanto sopra comporta la cassazione dell’impugnata sentenza.

Nei limiti di detto motivo la controversia è in tutto analoga ad altre rispetto alle quali questa Corte si è di recente espressa in senso conforme (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. nn. 21336, 21337 e 21338, depositate il 19 ottobre 2016).

Le considerazioni sopra esposte, che vanno in questa sede confermate, sono sufficienti a determinare l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Toscana in diversa composizione, che si atterrà a detto principio.

Valuterà il giudice del rinvio, nell’ambito degli ulteriori accertamenti di fatto da espletare, se gli ulteriori principi affermati nelle succitate pronunce, in relazione a fattispecie aventi ad oggetto concessioni per finalità turistiche e ricreative, siano applicabili alla presente controversia, riguardante concessione demaniale marittima di aree portuali e banchine, quanto alle modalità di determinazione dell’imposta regionale sulle concessioni di detti beni per l’anno d’imposta (2006) di riferimento.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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