Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6060 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17898/2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, (presso gli UFFICI

DELL’AVVOCATURA CAPITOLINA), che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE BILANCIA PRIMA SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 5 PAL A INT 13,

presso lo studio dell’avvocato ELENA VACCARI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIMONE VALMORI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3443/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/03/2014, depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che parte controricorrente ha depositato memoria e che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3443/06/14, depositata il 22 maggio 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha respinto l’appello proposto dal Comune di Roma Capitale nei confronti della società Immobiliare Bilancia Prima S.r.l. per la riforma della sentenza della CTP di Roma, che, pronunciando su ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2004, aveva accolto il ricorso della contribuente.

La sentenza della CTR ha ritenuto che la rettifica della rendita catastale, rispetto a quella proposta, avvenuta a seguito di procedura DOCFA intrapresa dalla dante causa della contribuente, notificata il 19 luglio 2005, non potesse essere assunta come base imponibile ai fini ICI per l’anno 2004.

Con l’unico motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, nonchè della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che, subordinando alla notifica della rendita modificata rispetto a quella proposta l’applicabilità della rendita modificata all’anno in contestazione, la pronuncia impugnata avrebbe in realtà aggiunto un onere ulteriore a quello previsto dal D.M. n. 701 del 1994, citato art. 1, comma 3, rilevando altresì che la messa in atti della rendita così come modificata dall’Ufficio era avvenuta il 24 novembre 2004, nel termine di dodici mesi dalla presentazione dell’istanza, in data 28 novembre 2003, così come previsto dalla norma.

La società resiste con controricorso.

Il motivo è manifestamente infondato.

Premesso che non è in contestazione tra le parti la sussistenza dell’obbligo impositivo per il 2005, va ricordato come questa Corte abbia affermato il principio in base al quale in tema di ICI (imposta comunale sugli immobili), “la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 304 del 1992, art. 5, comma 2 – in base alla quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali – si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, atteso che il termine di efficacia delle rendite, stabilito dal citato art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di eguaglianza” (Cass. sez. 6-5, 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass. sez. 5, 15 ottobre 2010, n. 21310).

La sentenza impugnata, escludendo, quantunque in forza di motivazioni diverse, l’applicazione retroattiva della rendita modificata dall’allora Agenzia del Territorio per l’anno 2004, va dunque confermata, previa correzione in diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., alla stregua del principio di diritto sopra enunciato. Il ricorso va dunque rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, verificata la nota spese depositata dalla controricorrente in uno alla memoria adesiva alla proposta del relatore.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente Comune di Roma Capitale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Roma Capitale alla rifusione in favore della società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 4.100,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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