Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6060 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 04/03/2021), n.6060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11482-2019 proposto da:

D.M.V., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MASSIMO CARBONARO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, N. (OMISSIS) TRIBUNALE PESARO,

B.M., R.S., P.F., PA.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1929/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 18 settembre 2019, n. 1929, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Pesaro in data 13 novembre 2012 (riformandola solo in punto di spese), che aveva condannato R.S. e D.M.V., quali amministratori della società fallita, a risarcire la procedura per i danni cagionati in seguito a fatti di mala gestio, ai sensi dell’art. 2393 e della L. Fall., art. 146;

– che la sentenza impugnata ha ritenuto, per quanto ancora rileva, come: a) il D.M. ricopri la carica di amministratore dal (OMISSIS), data della dichiarazione di fallimento; b) trovata la società in perdite superiori al capitale, egli omise di convocare senza indugio l’assemblea per i provvedimenti ex art. 2447 c.c., senza che possa giovargli l’allegata presenza di un amministratore di fatto; c) il danno è stato correttamente determinato in primo grado nella differenza tra le perdite ed il patrimonio netto alla data del fallimento, danno da ricollegare direttamente alla condotta del D.M.;

– che avverso questa sentenza viene proposto ricorso, sulla base di un unico motivo;

– che non svolgono difese gli intimati.

Diritto

RITENUTO

– che l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2393 c.c., L. Fall., artt. 146 e 147, perchè ha errato la corte territoriale a ritenere la responsabilità dell’amministratore verso la società come di natura contrattuale, invece che extracontrattuale, donde la conseguenza di non avere limitato i danni risarcibili a quelli direttamente derivati dalla sua condotta;

– che il motivo è manifestamente infondato, sia nell’assunto, sia nella stessa conseguenza che dall’opposta qualificazione giuridica il ricorrente vorrebbe trarre;

– che, invero, sotto il primo profilo, la responsabilità dell’amministratore verso la società ha natura contrattuale, derivando dal rapporto di amministrazione (e multis, Cass. 10 agosto 2016, n. 16952), mentre, più in generale l’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi della L. Fall., art. 146, secondo la tesi prevalente, cumula in sè le diverse azioni previste dagli art. 2392-2393 c.c., e dall’art. 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, la prima di natura contrattuale e la seconda extracontrattuale (Cass. 19 agosto 2016, n. 17197);

– che, sotto il secondo profilo, per entrambi i tipi di responsabilità vige – in ogni caso – il disposto dell’art. 1223 c.c., dettato nell’ambito della disciplina della responsabilità contrattuale, ma richiamato per quella aquiliana dall’art. 2056 c.c., che sancisce il fondamentale principio della necessità del nesso causale tra la condotta ed il danno, che della prima deve essere “conseguena immediata e diretta”;

– che la critica veicolata dal motivo, pertanto, si palesa manifestamente infondata, avendo la corte del merito fatto applicazione del principio della necessaria causalità immediata e diretta, laddove ha ritenuto sussistere un danno eziologicamente collegato alla condotta del ricorrente;

– che ogni altra allegazione, laddove intende riproporre un giudizio sul fatto, è inammissibile;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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