Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6060 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2142/2013 R.G. proposto da:

COMOLI FERRARI & C. S.P.A, con sede in Novara, in qualità di

incorporante della GDT ELETTROFORNITURE 3 S.R.L. (incorporazione del

14.12.2010 per atto Notaio G.V.C. di Novara),

rappresentata e difesa, dagli avvocati Lucia Montecamozzo e

Francesco Mattarelli, con domicilio eletto in Roma, Via Sicilia, n.

66, presso lo studio Fantozzi & Associati

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 53/36/12 pronunciata il 17.4.2012 e depositata il

30.5.2012

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 17.12.2019 dal

consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La società G.D.T. Elettroforniture 3 S.r.l. incorporata (con atto Notaio G.V.C. di Novara del 14.12.2010) nella società Comoli Ferrari e C. S.p.a. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Verbania l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, relativamente all’anno d’imposta 2006, deducendo che a fronte di una perdita di Euro 251.525,00 era stato accertato un reddito di impresa di Euro 251.624,00 in conseguenza del recupero a tassazione di costi non di competenza (perdite su crediti) per Euro 467.149,42, trattandosi, secondo l’Ufficio, di perdite su crediti che già in anni precedenti al 2006 risultavano inesigibili.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Verbania rigettava il ricorso.

3. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n. 53/36/12 pronunciata il 17.4.2012 e depositata il 30.5.2012, confermava la sentenza di primo grado.

4. Avverso tale decisione la s.p.a. contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 24.9.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c.

6. La società ricorrente ha depositato una memoria nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., insistendo nell’accoglimento delle proprie richieste.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5, in relazione all’asserita deducibilità delle perdite su crediti esclusivamente nel periodo d’imposta di apertura della procedura concorsuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, contestando l’interpretazione rigorosa dell’art. 101 cit., da parte dei giudici d’appello secondo cui la deducibilità delle perdite su crediti fosse consentita solamente nel periodo d’imposta di apertura della procedura concorsuale, anzichè nel periodo in cui le perdite fossero risultate effettive in base ad elementi “certi e precisi” indipendentemente dal fatto che il debitore già fosse assoggettato a procedura concorsuale (da un periodo d’imposta precedente).

2. La censura è infondata.

3. Invero, in base al principio di competenza (codificato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 1, successivamente trasfuso nell’art. 109 dello stesso T.U.I.R.), i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali non sia disposto diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono tuttavia a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

3.1. Con riferimento alle perdite su crediti, inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, (nel quale sono confluite le disposizioni già contenute nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, comma 3, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, e nel D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 11, per il quale, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento) i prescritti requisiti di certezza dell’an e del quantum della componente negativa del reddito d’impresa si verificano al momento dell’apertura di una procedura concorsuale in capo al debitore del contribuente.

3.3. Detta interpretazione appare conforme all’orientamento, in materia di inderogabilità del criterio oggettivo di competenza ai fini della deduzione di componenti negative del reddito, già espresso da questa Corte, secondo cui se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perchè in quel momento si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità.

Diversamente opinando si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa (cfr. Cass. 21 aprile 2011, n. 9218; Cass., 23 dicembre 2014, n. 27296 e da ultimo Cass. 15 gennaio 2019 n. 775).

3.4. Con specifico riferimento alla perdita su crediti derivante dalla sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, questa Corte ha già ritenuto che la relativa deduzione sia legittima, alla luce della citata normativa, vigente ratione temporis, soltanto nell’esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall’impresa, non essendo possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, in quanto, in caso contrario, il contribuente potrebbe imputare l’onere fiscale nel periodo d’imposta in cui risulta più conveniente operare la deduzione, violando quindi il criterio di competenza, che rappresenta invece il parametro inderogabile e oggettivo per determinare il reddito d’impresa (cfr. Cass., 1 giugno 2012, n. 8821, secondo cui, qualora il debitore sia sottoposto alla procedura di concordato preventivo, la perdita deve essere dedotta per intero nell’esercizio in cui è stata emesso il decreto di ammissione alla procedura, R.D. n. 267 del 1942, ex art. 163, non essendo possibile frazionarlo pro quota negli esercizi successivi). Questa Corte ha poi ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rilevato l’indebita deduzione delle perdite su crediti vantati dalla società contribuente nei confronti di debitori dichiarati falliti in più esercizi sulla base di un piano di ammortamento quinquennale (Cass., 6 ottobre 2017, n. 23330).

3.5. Solo con il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 13, comma 1, lett. d), – non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie de qua, non emergendo alcun elemento circa una sua valenza di norma interpretativa, a fronte anche della sopra citata pacifica giurisprudenza di legittimità – il legislatore, aggiungendo nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5 bis, ha stabilito che, per i crediti vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (semprechè l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio), confortando pertanto l’interpretazione della normativa previgente che, prima di tale novella, non consentiva di posticipare la deduzione in questione (cfr. Cass. n. 27296 del 23.12.2014; n. 18237 del 24.10.2012; n. 8821 dell’1.6.2012).

3.6. Assolutamente corretta appare pertanto la soluzione adottata dai giudici nella sentenza impugnata.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non sussistono ratione temporis i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’Agenzia delle entrate che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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