Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6059 del 13/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2018, (ud. 11/01/2018, dep.13/03/2018),  n. 6059

Fatto

rilevato che la Corte di appello di Ancona, per quanto in questa sede interessa, dichiarava l’inammissibilità per tardività del reclamo ex L. n. 92 del 2012 (così qualificato l’originario appello) proposto da Compagnucci s.p.a. in liquidazione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata da D.G., P.C., C.E.D. e M.I., volta al fine di dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato loro da (OMISSIS) s.r.l., in ipotesi di interposizione fittizia di manodopera nel rapporto di lavoro instaurato con la predetta società, da imputare alla capogruppo Compagnucci S.p.A.;

che la Corte territoriale rilevava che la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria era avvenuta in via telematica il 28 gennaio 2015, mentre il ricorso per reclamo era stato proposto il 19 marzo 2015, oltre il termine di decadenza di trenta giorni ed era quindi tardivo in base al disposto del rito speciale ex L. n. 92 del 2012;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Compagnucci S.p.A. sulla base di cinque motivi;

che i lavoratori hanno resistito con controricorso, illustrato mediante memoria;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c., comma 2, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto applicabile la suddetta norma in caso di comunicazione/notificazione della sentenza da parte della cancelleria, ritenendo sufficiente ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 la sola comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza anche nel caso, quale quello in esame, in cui il procuratore risultava costituito per più parti processuali mediante distinti atti di costituzione in giudizio. Rileva che, in primo luogo, la norma riguarda gli atti c.d. endoprocedimentali, con esclusione degli atti definitori, per i quali è prevista l’apposita norma dell’art. 133 c.p.c.; richiama, inoltre, l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 23514 del 12/11/2007) in forza del quale la consegna di una copia al procuratore di più parti non è sufficiente nel caso in cui debba essere notificata la sentenza, poichè in tal caso è necessario eseguire la notifica in tante copie quante sono le parti costituite, risultando diversamente la stessa nulla;

che con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c., osservando che la stessa norma, applicabile in luogo dell’art. 170 c.p.c., prevede che la comunicazione della sentenza a mezzo di biglietto di cancelleria, da effettuare nei confronti delle parti costituite, non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c., rilevando che, anche ove la disposizione richiamata potesse trovare estensione analogica nell’ipotesi di comunicazione di un provvedimento decisorio piuttosto che di un atto endoprocedimentale, in ogni caso la suddetta norma non avrebbe applicazione nel caso in esame, poichè il medesimo procuratore ha difeso distinte parti processuali convenute in maniera autonoma, con modalità ed esiti processuali diversi, tanto da potersi considerare la circostanza una mera coincidenza, con la conseguenza che la comunicazione nei confronti della sola COMPAGNUCCI HOLDING s.p.a. non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione nei confronti di Compagnucci S.p.a. Sottolinea che diversa è l’ipotesi in cui il medesimo procuratore risulti costituito per più parti, persone fisiche o giuridiche, che siano portatrici di medesimi interessi, potendosi configurare come un’unica parte processuale, diverso è, invece, il caso in cui il procuratore risulti costituito con differenti atti e diverse conclusioni per più parti processuali, ciascuna portatrice di un interesse giuridico proprio ed autonomo;

che con il quarto motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c. e della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, osservando che la comunicazione prodotta dalla difesa di parte resistente nel giudizio d’appello non riporta per esteso la sentenza, nè specifica in maniera chiara che la stessa sia stata allegata alla medesima, sicchè può valere come comunicazione di avvenuto deposito e non come comunicazione del provvedimento. Richiama in proposito l’enunciato di Cass. n. 25662 del 04/12/2014;

che con il quinto motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c., rilevando che la sentenza è viziata perchè la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile nella specie l’art. 133 c.p.c., nella parte in cui dispone che le comunicazioni di cancelleria non sono idonee a far decorrere il termine per le impugnazioni. Osserva che in relazione alla notifica a mezzo pec deve escludersi l’idoneità a far decorrere il termine per le impugnazioni, come si desume dai lavori preparatori;

che i motivi sub 1 e 3 non sono fondati poichè questa Corte, superando il precedente orientamento richiamato dal ricorrente, ha enunciato il principio in forza del quale “La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo” (Cass. Sez. U. n. 29290 del 15/12/2008), precisando, altresì, che detto principio, in difetto di una corrispondente specifica limitazione legislativa, opera anche nell’ipotesi in cui il procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse (in tal senso Cass. n. 19297 del 08/11/2012);

che sono infondati, altresì, i motivi sub 2, 4 e 5, i quali ineriscono al tema degli effetti della comunicazione della sentenza nella fattispecie in disamina, dovendosi evidenziare, in primo luogo, che la disciplina processuale ex L. n. 92 del 2012 detta in tema di modalità delle impugnazioni norme speciali rispetto alla disciplina generale del codice di rito;

che sul tema della specialità delle norme in tema di effetti della comunicazione nel c.d. “rito Fornero” ai fini della decorrenza del termine per impugnare, con specifico riferimento al ricorso per cassazione (ma con considerazioni riferibili anche all’appello, in ragione della speculare formulazione delle disposizioni di cui al comma 58, riguardante l’appello, e del comma 62, riguardante il ricorso per cassazione, della L. n. 92 del 2012, art. 1), questa Corte ha avuto modo di affermare che “Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 c.p.c., comma 2, nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria” (così Cass. n. 19177 del 28/09/2016 e, specificamente in tema di reclamo, Cass. n. 13858 del 01/06/2017);

che, ciò premesso, deve essere disatteso il rilievo contenuto nel quarto motivo di ricorso riguardo alla circostanza che la comunicazione non riporti per esteso la sentenza, nè specifichi in maniera chiara che la stessa sia stata allegata alla medesima, poichè a pg. 7 della sentenza impugnata, con affermazione non contestata adeguatamente mediante contrarie allegazioni documentali, la Corte d’appello dà atto che “la comunicazione de qua, come anche dichiarato dal difensore di Compagnucci s.p.a. a verbale di udienza (e come peraltro desumibile dalla suddetta attestazione di cancelleria) conteneva il testo integrale della sentenza oggetto di comunicazione e dunque anche sotto questo profilo la comunicazione è rituale, secondo le previsioni di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2”;

che, quanto alla censura attinente alla modalità telematica, si osserva che non può fondarsi sulla medesima una distinzione funzionale idonea a modificare l’interpretazione della disciplina in tema di effetti della comunicazione sui termini d’impugnazione, atteso che detta modalità è quella ordinaria, e obbligatoria, a seguito dell’introduzione delle norme che disciplinano il processo telematico;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2018

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