Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6059 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29892/2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2904/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA dell’8/04/2014, depositata l’08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/ /2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 2904/01/14, depositata l’8 maggio 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto – unicamente con riferimento al capo di sentenza relativo alla disposta compensazione delle spese di lite – dal sig. C.M. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva nel resto accolto il ricorso del contribuente avverso sollecito di pagamento per tassa automobilistica relativa all’anno 2007, avendo accertato la prescrizione del credito tributario.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimata Equitalia Sud S.p.A. non ha svolto difese.

Va esaminato prioritariamente il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 3.

Il motivo è manifestamente fondato.

Invero la sentenza impugnata ha sostanzialmente affermato che l’accoglimento del ricorso del contribuente in relazione all’eccepita prescrizione del credito tributario integrerebbe di per sè i presupposti che legittimano il giudice di merito a disporre la compensazione delle spese di lite, al di fuori dell’ipotesi della reciproca soccombenza, secondo il disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile ratione temporis al presente giudizio, ciò con riferimento ad un’esigenza di coerenza in relazione al disposto della L. n. 212 del 2000, art. 10.

Avuto riguardo alla normativa applicabile al tempo della decisione impugnata, la CTR, non essendovi nella fattispecie soccombenza reciproca, giusta il richiamo dell’allora del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, all’art. 92 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nella fattispecie in esame di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare – proprio riguardo alla formulazione della norma anche in questa sede in esame – come “le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11222).

In tale vizio è incorsa dunque la decisione impugnata nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite unicamente al rilievo dell’eccepita prescrizione, atteso che la notifica di un sollecito di pagamento per un credito tributario ormai prescritto pone il contribuente in condizione di dover necessariamente impugnare l’atto per impedirne l’acquisizione di definitività, sicchè la fattispecie non appare in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con liquidazione delle spese per ciascun grado del giudizio di merito come segue, applicandosi, in relazione al valore (Euro, 247,00) della controversia, compreso nello scaglione tra Euro 0,01 ed Euro 1100,00 i parametri per tre fasi (fase di studio, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale), ridotti della metà in ragione del modesto rilievo della controversia, secondo la disciplina del D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo all’unitarietà del processo concluso nel vigore della succitata disciplina (cfr. Cass. sez. unite 12 ottobre 2012, n. 17406).

Per ciascun grado del giudizio di merito il compenso va quindi fissato in Euro 220,00, cui vanno aggiunti Euro 37,50 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso attribuito per ciascun grado di giudizio, ed accessori, se dovuti., da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sempre con distrazione in favore dell’avv. Mauro Vaglio per dichiarato anticipo fattone.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna l’intimata al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio di merito, liquidate come da motivazione, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, per dichiarato anticipo fattone.

Condanna altresì l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 510,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% su detto compenso, ed accessori, se dovuti, con distrazione in favore dell’avv. Mauro Vaglio, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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