Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6058 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14061-2006 proposto da:

M.M.M., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE FLAMINIO 9, presso lo studio

dell’avvocato FOTI CARLO SEBASTIANO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (OMISSIS) in persona del Commissario Liquidatore,

Avvocato P.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA

GREGORIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSITALIA SPA, INAIL, F.S., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1510/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 17/11/2004, depositata il 05/04/2005,

R.G.N. 6508/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato SEBASTIANO CARLO FOTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma dichiarò la F. (conducente del veicolo) esclusiva responsabile del sinistro nel quale la M.M. aveva subito danni alla persona e condannò la stessa F., il C. (proprietario del veicolo) e l’Assitalia (quale impresa designata dal FGVS) al risarcimento dei danni in favore della vittima, con obbligo per la FIRS in L.C.A. di tener conto della sentenza.

Quest’ultima propose appello, che fu accolto dalla Corte di Roma, la quale ha accertato che la danneggiata aveva agito in giudizio (3 febbraio 1997) senza inviare la richiesta di risarcimento all’Assitalia della L. n. 990 del 1969, ex art. 22 per poi riproporre la stessa domanda con un successivo atto di citazione (7 giugno 1996), dando luogo ad un secondo giudizio che era stato riunito al precedente. Il giudice d’appello ha, dunque, dichiarato improcedibile la domanda nei confronti di tutte le parti.

Impugna con ricorso per cassazione la M.M., attraverso un unico motivo. Risponde con controricorso la FIRS Italiana di Ass.ni in L.C.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il quesito proposto alla Corte consiste nello stabilire se, nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale, senza inoltrare alla compagnia assicuratrice la richiesta di cui alla L. n. 90 del 1969, art. 22 agisca in giudizio e, successivamente, provveda a notificare un secondo atto di citazione, la notifica del primo atto di citazione possa equivalere all’omessa richiesta di cui al menzionato art. 22, così da rendere procedibile la domanda.

La risposta al quesito è negativa, siccome la ragione della disposizione della L. n. 990 del 1969, art. 22 (la quale subordina la proponibilità dell’azione risarcitoria, inclusa quella formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta del danno all’assicuratore, nonchè al decorso di sessanta giorni da tale richiesta) consiste nel duplice scopo di favorire, nel cd. spatium deliberandi, la possibilità della liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, senza la necessità del giudizio, e di esimere l’assicuratore dall’aggravio dei costi di gestione. Ne deriva come logica conseguenza che, nella fattispecie in esame, l’introduzione dell’azione giudiziaria attraverso la notificazione del primo atto di citazione non può equivalere, rispetto al secondo atto citazione, all’istanza prescritta dall’art. 22 citato. La mancanza di quest’ultima e la diretta introduzione del giudizio, infatti, ha frustrato del tutto lo scopo della disposizione (diretta a favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie), privando l’assicuratore dello spatium delberandi del quale s’è detto; a maggior ragione in una fattispecie in cui i giudizi (quelli introdotti dalle due citazioni) sono stati riuniti per istanza della stessa danneggiata, determinando già il primo la litispendenza.

Assolutamente inconferente rispetto alla tesi sostenuta dalla sentenza (in quanto relativo a tutt’altra questione) è il precedente costituito da Cass. 14 gennaio 2004, n. 338 (citato nel ricorso), la quale ha stabilito che, ove l’assicuratore risulti fittizio, l’ente previdenziale che agisce in surrogazione può rivolgersi al Fondo di Garanzia ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. b) con atto equivalente per contenuto all’art. 22, surrogandosi al danneggiato che in buona fede abbia inoltrato la richiesta risarcitoria all’assicuratore apparente, secondo i comuni principi di affidamento e di buona fede.

In conclusione, deve essere affermato il seguente principio: nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale, senza inoltrare alla compagnia assicuratrice la richiesta di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22 agisca in giudizio e, successivamente, provveda a notificare un secondo atto di citazione, la notifica del primo atto di citazione non equivale all’omessa richiesta di cui al menzionato art. 22, e non rende, dunque, procedibile la domanda introdotta con il secondo giudizio.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. Ragioni d’equità consigliano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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