Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6058 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 15040

del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:

N.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Fabio Palummo (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

GRUPPO COIN S.p.A. con unico socio (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

procuratore C.M. rappresentato e difeso, giusta procura

in calce alla memoria difensiva, dagli avvocati Claudio Ceriani

(C.F.: (OMISSIS)) e D.F.M. (C.F.: (OMISSIS));

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia depositata in data 1

giugno 2016 nel procedimento iscritto al n. 6598/2015 R.G.;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Pepe

Alessandro, che chiede il rigetto del ricorso;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 9

febbraio 2017 dal consigliere relatore Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Gruppo Coin S.p.A. ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Venezia, con procedimento sommario di cognizione, per ottenere la condanna di N.G. al pagamento, quale fideiussore della società GNF S.r.l., dell’importo di Euro 150.000,00, per un debito derivante dall’inadempimento di un contratto estimatorio e da un successivo accordo transattivo. Il N. ha tra l’altro eccepito l’incompetenza per territorio del tribunale adito.

Il Tribunale di Venezia, disattesa l’eccezione di incompetenza, ha accolto la domanda.

Ricorre il N. per regolamento facoltativo di competenza, ai sensi dell’art. 43 c.p.c..

Resiste con memoria difensiva il Gruppo Coin S.p.A..

Il ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 – ter c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha indicato il Tribunale di Avellino come foro esclusivo, ai sensi dell’art. 18 c.p.c., ed invocando la previsione di inderogabilità del cd. foro esclusivo del consumatore previsto dal codice del consumo (oggi il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 66 – bis, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, art. 1, comma 1), negando peraltro di avere sottoscritto un contratto di fideiussione.

Vanno in proposito condivise le osservazioni del Procuratore Generale, il quale fa rilevare che nella specie, ai fini della determinazione della competenza (e a prescindere dal merito, quindi sulla base della prospettazione di parte attrice) va certamente esclusa l’applicabilità dell’art. 66 – bis del codice del consumo e quindi del cd. foro esclusivo del consumatore, in quanto l’obbligazione principale garantita dal N. è una obbligazione contratta da una società che ha agito nell’ambito della sua attività professionale, secondo il costante indirizzo di questa Corte (ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16827 del 09/08/2016, Rv. 640914 – 01: “in presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 – bis e ss. c.c., nel testo vigente “ratione temporis”, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all’obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, sicchè, difettando tale condizione, è valida la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali stipulato da un socio o da un terzo”; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24846 del 05/12/2016, Rv. 641930 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 27314 del 19/12/2011, Rv. 620037 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25212 del 29/11/2011, Rv. 620445 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 8820 del 12/04/2007, Rv. 596479 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007, Rv. 595519 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13643 del 13/06/2006, Rv. 590625 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10107 del 13/05/2005, Rv. 583185 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 314 del 11/01/2001, Rv. 544141 – 01), indirizzo che il ricorso non contiene elementi tali da indurre a rivedere.

Sono dunque infondate le eccezioni del ricorrente in ordine alla inefficacia della clausola di determinazione del foro esclusivo convenzionale contenuta nei contratti stipulati dalle parti, clausola presa in considerazione dal tribunale di Venezia ai fini della soluzione della questione pregiudiziale di competenza.

D’altra parte, l’eccezione di incompetenza sollevata dallo stesso ricorrente sulla base dell’art. 18 c.p.c., risulta effettivamente incompleta e come tale inammissibile, in quanto non tiene conto dei fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c..

Il ricorso va quindi rigettato e va confermata la competenza del Tribunale di Venezia a decidere delle domande proposte.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, co. 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso, confermando la competenza del Tribunale di Venezia;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società resistente, liquidandole in Euro 5.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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