Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6058 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 04/03/2021), n.6058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9360-2019 proposto da:

BELLAT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

B.G.E.C., elettivamente domiciliati presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentati e difesi dall’Avvocato LORENZO FUMAGALLI;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CONSOLATO n. 6, presso lo

studio dell’Avvocato MASSIMO SERRA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARCO GAMBA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1462/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di ripetizione dell’indebito, proposta da Bellat s.r.l. ed altro contro il Banco Popolare soc. coop., in relazione a contratto di mutuo ed a rapporti di conto corrente, per i quali si assumeva l’illegittima applicazione di interessi determinati con riguardo agli usi di piazza, dell’anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, di valute non corrette ed interessi usurari;

– che avverso questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti, sulla base di due motivi;

– che resiste con controricorso la banca;

– che parte ricorrente ha anche depositato la memoria.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 119 t.u.b., per avere la corte territoriale ritenuto il difetto di allegazione a carico degli attori con riguardo alla domanda di ripetizione di indebito proposta, quando, invece, essi avevano depositato ampia documentazione ed altra era stata legittimamente acquisita dal c.t.u. con il consenso di tutte le parti, avendo gli attori anche formulato istanza ex art. 210 c.p.c.;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 61,62 e 198 c.p.c., avendo errato la corte del merito nel ritenere nulla la c.t.u., per illegittima acquisizione della documentazione sottoposta al consulente o dal medesimo recuperata;

– che il giudice d’appello, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: a) che la domanda attorea sia, addirittura, inidonea per fondare una qualunque decisione, in quanto gli attori, nel proporre la domanda di ripetizione d’indebito, non hanno assolto all’onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa, nè indicato i pagamenti che avrebbero ingiustificatamente corrisposto; a tal fine, ha esemplificando con riguardo alla dedotta usurarietà degli interessi, per la quale essi si sono limitati ad una mera attività assertiva, astratta ed ipotetica, senza nemmeno produrre i decreti ministeriali pertinenti di fissazione di tassi soglia, risultando quindi la loro domanda interamente esplorativa; b) ha aggiunto che, ancor meno, essi hanno provveduto a provare i fatti costitutivi della pretesa, restando inoltre la documentazione prodotta dalla banca del tutto irrilevante, come anche la c.t.u., atteso l'”evidente e pregnante difetto di allegazione della domanda principale”;

– che, a fronte di tale esposizione degli argomenti ad opera della sentenza impugnata, i due motivi sono inammissibili, in quanto nessuno di essi censura la ratio decidendi sub a), relativa alla ritenuta mancata allegazione – vale a dire, deduzione e sufficientemente determinata indicazione – dei fatti costitutivi della pretesa da parte degli attori, mostrando i ricorrenti di equivocare circa la nozione giuridica di “allegazione dei fatti”, che, come emerge dai due motivi proposti, essi assimilano in toto a quella di “prova dei fatti”;

– che, invero, la “nozione di allegazione” – come fornita, ad esempio, dalle stesse Sezioni unite, quando si sono occupate della prescrizione estintiva della domanda di ripetizione di indebito nel rapporto di conto corrente, in un passaggio della loro motivazione (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895) – “si identifica con l’affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti a base dell’azione o dell’eccezione: essa individua i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio, sinteticamente definiti come fatti principali (per distinguerli dai c.d. fatti secondari, dedotti in funzione di prova di quelli principali”, sebbene non rientri nell’ambito dell’onere di allegazione la qualificazione dei fatti allegati, che è attività riservata al giudice;

– che tale decisione ha dunque sottolineato come “pur nella loro indiscutibile connessione, l’onere di allegazione è concettualmente distinto dall’onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell’eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo”;

– che, pertanto, l’omessa censura di una autonoma ratio decidendi lascia la medesima idonea a sorreggere la decisione assunta dalla sentenza impugnata, noto essendo che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (e multis, Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 15 marzo 2019, n. 7499; Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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