Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6058 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso iscritto al n. 21880/2013R.G. proposto da:

SOCIETA’ PROGRAMMI INTEGRATI soc. coop. a r.l., rappresentata e

difesa, per procura speciale in atti, dall’Avv. Nicola Rocco, con

domicilio eletto in Roma, via Tacito, n. 50, presso l’Associazione

Italiana Giovani avvocati (A.I.G.A.);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 31/1/2013, depositata in data 1 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal consigliere Dott. Michele Cataldi

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate ha emesso, nei confronti della Società Programmi Integrati soc. coop. a r.l. avviso di accertamento – in materia di Ires, Iva ed Irap, relative all’anno d’imposta 2004- con il quale, con riferimento all’attività di ristorazione svolta dalla contribuente, ha rettificato i ricavi e determinato le maggiori imposte dovute.

2. La contribuente ha impugnato l’accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale di Matera ha accolto il ricorso.

3.Proposto appello dall’Ufficio, l’adita Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza n. 31/1/2013, depositata in data 1 febbraio 2013, lo ha accolto.

4.Avverso a sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la contribuente.

5.l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia “nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.”.

La lettura del corpo del motivo evidenzia che, nella sostanza, la ricorrente si duole che la CTR non abbia accolto la sua eccezione di nullità dell’appello dell’Ufficio, in quanto sottoscritto non dal direttore dell’Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Matera, ma dal capo dell’ufficio controlli della medesima ripartizione territoriale erariale, che ha contestualmente speso la delega conferitagli dal predetto direttore.

Lamenta, in particolare, la ricorrente che il giudice a quo non abbia, a seguito della predetta eccezione, invitato l’Ufficio a depositare la relativa delega e, nel caso di eventuali irregolarità, a sanarle, ai sensi dell’art. 182 c.p.c.

Il motivo è infondato, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. 30/10/2018, n. 27570, in motivazione) “In tema di contenzioso tributario, la legittimazione processuale degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nelle norme del “regolamento di amministrazione” n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66. Ne consegue che agli uffici periferici va riconosciuta la posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie, permanendo la vigenza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11; in tal caso essi possono essere rappresentati tanto dai rispettivo direttore, quanto da altra persona da lui delegata (Cass. 20911/2014) anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata a non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza (Cass.6691/2014), dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. 874/2009; Cass.220/2014)”.

Nel caso di specie, nel quale la ricorrente, a quanto risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, non aveva, e non ha neppure in questa sede, eccepito e provato la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza, non sussistevano quindi i presupposti della necessaria verifica dell’esistenza e del contenuto della predetta delega.

2.Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo è inammissibile.

Invero, esso si compone di una corposa critica all’accertamento analitico-induttivo praticato dall’Amministrazione con riferimento all’attività di ristorazione esercitata dalla contribuente, nella quale, tuttavia, non vengono evidenziati “fatti”, intesi in senso oggettivo, che ritualmente introdotti nel contraddittorio di merito, e decisivi per la decisione della controversia, il giudice a quo abbia omesso di esaminare.

Inidoneo, al fine di rendere ammissibile il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è il richiamo (peraltro generico) della ricorrente all'”abbondante documentazione offerta in visione nella fase istruttoria pre-contenziosa”, trattandosi di documenti che ia parte privata, nel corpo del motivo, non deduce di aver prodotto in giudizio (e comunque non allega in quale grado e fase li abbia in ipotesi versati in Atti), così incorrendo nell’inammissibilità anche per il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777). Resta quindi precluso a questa Corte di conoscere i dati per effetto dei quali dovrebbe ritenersi, secondo la ricorrente, che lo svolgimento, da parte della stessa contribuente, anche di un’attività (quella mutualistica di costruzione di alloggi da assegnare ai soci) ulteriore rispetto a quella di ristorazione, oggetto dell’accertamento, abbia compromesso l’atto impositivo controverso.

Peraltro, l’inammissibilità del motivo, oltre che dalla predetta mancata indicazione della documentazione invocata a supporto, consegue altresì alla carente illustrazione del meccanismo logico attraverso il quale lo svolgimento anche dell’attività mutualistica edilizia avrebbe compromesso la coerenza di un accertamento che fonda la ricostruzione dei maggiori ricavi essenzialmente sui c.d. “tovagliometro”, ovvero su una rilevazione fattuale (il numero dei tovaglioli utilizzati dal ristoratore) che è inequivocabilmente pertinente alla sola attività di ristorazione, oggetto della controversia.

Nè, peraltro, al fine di confutare la motivazione della sentenza impugnata e di mettere in dubbio l’accertamento che questa ha confermato, il contribuente può legittimamente pretendere di trarre giovamento dalla confusione, che egli stesso allega, tra la tenuta della contabilità dell’attività di ristorazione e di quella dell’attività mutualistica edilizia, trattandosi di una circostanza (peraltro neppure sviluppata neile sue conseguenze concrete sull’atto impositivo) che conferma, piuttosto, l’inattendibilità della contabilità stessa e la legittimità dell’intervenuta rettifica erariale.

3 Il ricorso va quindi rigettato e e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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