Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6057 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4553-2008 proposto da:

SIDA SOCIETA’ ITALIANA DI AZIENDOLOGIA SRL (OMISSIS) in persona

del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore Ing. D.A.U., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio

dell’avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARRARA MARIA ADELAIDE giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) in persona

dell’amministratore pro tempore Dott. B.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. ORIANI 32, presso lo studio

dell’avvocato ZACCHEO MASSIMO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DI MASI GIUSEPPE giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3057/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 31/10/2007, depositata il 19/11/2007,

R.G.N. 3612/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato GIULIO RAGAZZONI per delega dell’Avvocato MASSIMO

ZACCHEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha chiesto il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Italiana di Aziendologia, proprietaria di un seminterrato nel Condominio di via (OMISSIS), citò in giudizio quest’ultimo per ottenere il risarcimento dei danni subiti per infiltrazioni d’acqua, per lavori di rifacimento della rete idrica e riscaldamento protrattisi per dieci mesi, per il mancato affitto da (OMISSIS) fino al ripristino, per i costì necessari a rendere nuovamente agibile l’immobile, nonchè per far dichiarare illegittime le richieste di spese condominiali, stante l’indisponibilità dei locali per mancato ripristino.

Il Tribunale di Milano, respingendo ogni altra domanda, condannò il condominio al risarcimento del danno liquidato in Euro 26.000,00.

L’appello proposto dalla SIDA è stato respinto dalla Corte di Milano.

La SIDA propone ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi.

Risponde con controricorso il condominio, il quale ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la ratio dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (Cass. sez. un. 9 marzo 2009, n. 5624).

Per altro verso, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, è stato affermato che, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Siffatti precetti non risultano rispettati nel ricorso in trattazione, i cui motivi, benchè censuranti violazioni di diverse disposizioni normative, risultano conclusi con un unico e generico quesito, che non consente di enucleare, rispetto a ciascuna di quelle disposizioni, la questione rispetto alla quale è chiesta la risposta giurisprudenziale. Così pure, quanto alle doglianze relative alla motivazione, manca il momento di sintesi al quale fa riferimento il precedente menzionato.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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