Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6057 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 10721

del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta

procura in calce all’atto introduttivo del giudizio di primo grado,

dagli avvocati D’Archi Roberto (C.F.: (OMISSIS)) e Carlo Bauli

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

PADOVA FIERE S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in

calce alla memoria difensiva, dagli avvocati Ugo Agostino Milazzo

(C.F.: (OMISSIS)), Maria Costanza (C.F.: (OMISSIS)) e Sabrina Peron

(C.F.: (OMISSIS));

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona depositata in data 23

marzo 2016 nel procedimento iscritto al n. 12519/2015 R.G.;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Cardino

Alberto, che chiede che sia dichiarata la competenza del Tribunale

ordinario di Verona;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 9

febbraio 2017 dal consigliere relatore TATANGELO Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ente Autonomo per le Fiere di Verona ha proposto, davanti al Tribunale di Verona, opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l’atto di precetto di pagamento intimatogli da Padova Fiere S.p.A. sulla base di una ordinanza cautelare emessa dalla Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Venezia contenente una misura inibitoria dell’utilizzo di informazioni commerciali riservate, assistita dalla previsione di una penale per ogni eventuale violazione.

Sospesa l’efficacia esecutiva del titolo, il Tribunale di Verona ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Venezia, per il giudizio di opposizione.

Ricorre per regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., l’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, sulla base di un unico motivo.

Resiste, depositando memoria difensiva, Padova Fiere S.p.A.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 – ter, comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è ammissibile, diversamente da quanto eccepito dalla società resistente.

L’opposizione dell’Ente Autonomo per le Fiere di Verona è stata proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l’atto di precetto intimato da Padova Fiere S.p.A., e quindi prima dell’inizio dell’esecuzione.

In tal caso il giudizio di opposizione si svolge in unica fase in sede di cognizione ordinaria, e non ha la struttura bifasica prevista dall’art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 616, per l’ipotesi in cui essa venga proposta nel corso del processo esecutivo.

L’ordinanza con cui il Tribunale di Verona ha dichiarato la propria incompetenza non può quindi considerarsi come il provvedimento di definizione della fase sommaria dell’opposizione da parte giudice dell’esecuzione, trattandosi di una ordinaria ordinanza di dichiarazione incompetenza pronunziata ai sensi dell’art. 38 c.p.c., come tale certamente impugnabile con il regolamento necessario di competenza di cui all’art. 42 c.p.c..

2. L’impugnazione è però infondata nel merito.

Ai sensi dell’art. 615 c.p.c. “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27”.

La competenza per materia con riguardo alle opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c., resta determinata sulla base della natura del rapporto sostanziale da cui deriva il diritto di credito portato dal titolo esecutivo.

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che il rapporto sostanziale da cui deriva il diritto di credito consacrato nel titolo esecutivo posto dalla società intimante alla base del precetto opposto sia un rapporto obbligatorio in materia di proprietà industriale.

La competenza per materia a giudicare dell’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dal debitore intimato spetta dunque alla Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Venezia, come correttamente statuito nell’ordinanza impugnata (per analoga conclusione, in vicenda peraltro connotata da diverse peculiarità, si veda del resto anche Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6945 del 08/04/2016, Rv. 639333 – 01).

3. Il ricorso è rigettato, dichiarandosi la competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Venezia a giudicare dell’opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

dichiara la competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Venezia;

condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società resistente, liquidandole in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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