Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6056 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31486-2006 proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA E. FILIBERTO 100, presso lo studio dell’avvocato VILLARI

ROSARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FASANO SAVINO giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TORO ASSIC (OMISSIS), COOPERATIVA S. FELICE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 307/2006 del TRIBUNALE di ARIANO IRPINO,

emessa 12/5/2006, depositata il 15/05/2006, R.G.N. 437/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso per cassazione, svolto in tre motivi, proposto dal Russo avverso la sentenza con la quale il Tribunale Ariano Irpino ha respinto il suo appello contro la sentenza del giudice di pace di Grottaminarda, che aveva respinto la domanda proposta contro la Soc. Coop. San Felice e la Toro Ass.ni, tendente al risarcimento dei danni al veicolo a seguito di sinistro stradale;

rilevato che i tre motivi, benchè formalmente denunzianti violazioni di legge e vizi della motivazione, si risolvono in questioni di fatto e che la sentenza non manifesta vizi logico giuridici;

rilevato, altresì, che non occorre procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa delle parti intimate.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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