Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6056 del 12/03/2010
Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6056
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31486-2006 proposto da:
R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA E. FILIBERTO 100, presso lo studio dell’avvocato VILLARI
ROSARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FASANO SAVINO giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
TORO ASSIC (OMISSIS), COOPERATIVA S. FELICE SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 307/2006 del TRIBUNALE di ARIANO IRPINO,
emessa 12/5/2006, depositata il 15/05/2006, R.G.N. 437/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso per cassazione, svolto in tre motivi, proposto dal Russo avverso la sentenza con la quale il Tribunale Ariano Irpino ha respinto il suo appello contro la sentenza del giudice di pace di Grottaminarda, che aveva respinto la domanda proposta contro la Soc. Coop. San Felice e la Toro Ass.ni, tendente al risarcimento dei danni al veicolo a seguito di sinistro stradale;
rilevato che i tre motivi, benchè formalmente denunzianti violazioni di legge e vizi della motivazione, si risolvono in questioni di fatto e che la sentenza non manifesta vizi logico giuridici;
rilevato, altresì, che non occorre procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa delle parti intimate.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010