Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6056 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4609 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

P.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giuseppe Mandara (C.F.:

(OMISSIS)) e Pierpaolo Soggia (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

B.T. (C.F.: (OMISSIS)) T.F. (C.F.: (OMISSIS))

entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Edore Campagnoli (C.F.: CMP DRE 51M28

E289W);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n.

2063/2015, pubblicata in data 15 dicembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 febbraio 2016 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.T. e T.F. hanno proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un procedimento esecutivo promosso nei loro confronti da P.G..

Il giudice dell’esecuzione, emesso il provvedimento di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ha assegnato il termine perentorio per l’instaurazione del giudizio di merito.

Entro tale termine B. ed il T. hanno notificato l’atto di citazione introduttivo del merito dell’opposizione, ma non hanno provveduto alla relativa iscrizione a ruolo della causa, che è avvenuta invece a cura dell’opposto P., all’atto della sua costituzione in giudizio, venti giorni prima dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti.

Su eccezione degli stessi opponenti, il Tribunale di Bologna ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione, ritenendo tardivamente introdotto il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c..

La Corte di Appello di Bologna ha confermato tale decisione. Ricorre il P., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso il B. ed il T..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 616 c.p.c. ,in combinato disposto con gli artt. 163 bis, 165, 166 e 168 c.p.c. con l’art. 71 disp. att. c.p.c.”.

Il motivo è manifestamente fondato.

In relazione all’instaurazione della fase di merito dei giudizi di opposizione in materia esecutiva, e con specifico riguardo all’interpretazione dell’art. 618 c.p.c., per l’opposizione agli atti esecutivi, ma con argomentazioni certamente applicabili anche all’identica disposizione di cui all’art. 616 c.p.c., in tema di opposizione all’esecuzione, questa Corte ha affermato il principio di diritto per cui “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine, assegnato dal giudice all’esito della trattazione camerale per l’introduzione della fase di merito, non decorre dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui l’interessato ne abbia avuto conoscenza legale o di fatto; nè assume rilevanza, ai fini del rispetto del predetto termine, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell’art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17306 del 31/08/2015, Rv. 636429).

Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 616 e/o 618 c.p.c., per l’instaurazione del merito delle opposizioni esecutive, è sufficiente che nel predetto termine sia posto in essere l’atto introduttivo del giudizio (nella forma richiesta in riferimento al rito con cui l’opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena), mentre l’iscrizione della causa a ruolo non rileva ai fini del rispetto di tale termine, e resterà regolata dalle ordinarie disposizioni processuali applicabili in funzione del rito.

La sentenza impugnata non si è conformata a tali principi di diritto.

La corte di appello ha infatti erroneamente ritenuto necessario che, nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, dovesse intervenire (non solo l’introduzione del giudizio di opposizione, ma anche) l’iscrizione a ruolo della causa, ed ha di conseguenza confermato l’erroneo provvedimento di estinzione del giudizio di opposizione pronunziato dal Tribunale.

Essa deve pertanto essere cassata e, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, e art. 354 c.p.c., comma 2, il rinvio va operato al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, per l’esame del merito dell’opposizione.

2. Con il secondo motivo si denunzia “omessa e/o insufficiente motivazione della decisione ex art. 360 c.p.c., n. 5, su un fatto decisivo e controverso per il giudizio”.

Il motivo – inammissibile in quanto formulato con riferimento al vizio di motivazione, sulla scorta della abrogata previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione della decisione impugnata – è comunque assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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