Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6055 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21986-2006 proposto da:

D.M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato CIPRIETTI

SABATINO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO – TERCAS SPA, Z.

D., DI ROCCO DI DI ROCCO ROBERTO & C SAS;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA del 9/5/2006 e del

23/5/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per la inammissibilità in

subordine rigetto.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso per cassazione nel quale il D.M. spiega: che la TERCAS s.p.a. ha posto in esecuzione un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, procedendo al pignoramento di alcuni immobili; alla prima data prevista per la vendita s’è proceduto all’aggiudicazione di uno solo dei lotti, con fissazione di altra data per la vendita, andata poi deserta; in data 8.5.2006 egli depositò, dunque, istanza di conversione del pignoramento; con provvedimento del 9.5.2006 il G.E. del Tribunale di Pescara dichiarò inammissibile l’istanza sul presupposto che, secondo la nuova formulazione dell’art. 495 c.p.c. (introdotta dal D.L. n. 271 del 2005), essa deve essere proposta prima che sia disposta la vendita; avverso questo provvedimento il D.M. ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 617 e 615 c.p.c. per far valere che rispetto alla procedura in trattazione doveva essere applicato il precedente testo dell’articolo citato, siccome la vendita era stata disposta prima della novella; con provvedimento del 23.5.2006 il G.E. ha confermato la precedente ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di conversione;

rilevato che il ricorso stesso risulta proposto avverso ordinanze non definitive del G.E. e che, pertanto, esso è inammissibile;

rilevato, altresì, che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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