Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6055 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6055

FATTI DI CAUSA

C.V. ha proposto opposizione avverso l’atto di pignoramento presso terzi con il quale l’agente della riscossione per le province siciliane Riscossione Sicilia S.p.A., in virtù di cartelle di pagamento relative a crediti tributari, ha promosso l’espropriazione del quinto dei suoi crediti retributivi presso la locale Direzione Provinciale del Tesoro, deducendo vizi della notificazione delle cartelle e dello stesso atto di pignoramento.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Trapani.

Ricorre Riscossione Sicilia S.p.A., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., apparendo manifesto il vizio (rilevabile di ufficio) della sentenza impugnata, per difetto di contraddittorio, e la conseguente necessità di annullamento della stessa, con rinvio al giudice di prime cure.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’opposizione proposta dal C. (qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dal giudice di primo grado) risulta diretta a far valere la nullità del pignoramento presso terzi, e quindi a far dichiarare la nullità di detto pignoramento, con conseguente liberazione dei crediti pignorati dal relativo vincolo.

In tal caso il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 493 del 15/01/2003, Rv. 559748; Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009, Rv. 606953).

Non risultando lo stesso evocato in giudizio, si impone dunque l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009 (Rv. 607444).

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

cassa la pronuncia impugnata, con rinvio al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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