Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6055 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 04/03/2021), n.6055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4779-2019 proposto da:

P.V PRATICHE SRL, P.V. IMMOBILIARE SNC, entrambe in persona

dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CERVETERI 12, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA SESTINI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato UMBERTO PERILLI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ DI FATTO R.D. E SOCI, nonchè dei

soci in proprio R.D., R.R., R.P.,

R.A., DE.AN.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO ARTUSI SACERDOTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3074/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 9 novembre 2018, n. 3074, la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, con la quale è stata accolta la domanda revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dal Fallimento della s.d.f. R.D. e Soci contro la PV Pratiche s.n.c., poi scissa nella PV Pratiche s.r.l. e PV Immobiliare s.n.c., con riguardo a distinti pagamenti per la somma complessiva di Euro 16.171,40, effettuati dai soci della predetta s.d.f. R.D. e Soci nel periodo sospetto;

– che la corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) i motivi di appello, quanto alla conoscenza sia della società di fatto, sia dello stato di insolvenza della medesima, non si confrontassero in modo specifico con la motivazione espressa dal tribunale; b) condividendo, comunque, il convincimento del tribunale, sussistesse sia la prova della conoscenza, in capo alla destinataria dei pagamenti, della società di fatto, sia della scientia decoctionis, come palesate da una pluralità di elementi indiziati in atti, vuoi circa l’esistenza della società (la fatturazione incrociata alle varie imprese individuali, per prestazioni rese ad altre; la comunanza dei locali e del personale dipendente, uguale per tutte; la prestazione di reciproche fideiussioni; l’operatività comune sui conti correnti bancari; l’assunzione di oneri contrattuali formalmente imputati ad altra fra le imprese individuali dei fratelli), vuoi circa la conoscenza del suo stato insolvente (la trasmissione delle istanze di rateizzazione dei debiti previdenziali, l’ingente indebitamento fiscale e previdenziale, debiti verso fornitori, verso l’unica dipendente e le società di leasing), in presenza dell’incarico, conferito alla odierna ricorrente, di curare la contabilità e tenere gli adempimenti per le imprese debitrici;

– che avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la soccombente, sulla base di tre motivi;

– che resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi di ricorso vanno come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 113,115 e 116 c.p.c., per avere la corte del merito ritenuto non contestate le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado in ordine agli elementi indiziari ivi considerati;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., perchè gli elementi su cui essa ha fondato il proprio convincimento circa il profilo soggettivo sull’esistenza della società di fatto non sono gravi, precisi e concordanti, procedendo il motivo a sminuirne il valore;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., perchè gli elementi su cui essa ha fondato il proprio convincimento circa la scientia dell’insolvenza non sono gravi, precisi e concordanti;

– che il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi, nè censura la violazione dell’art. 342 c.p.c., laddove la corte del merito ha ravvisato anzitutto un difetto di specificità dei due motivi proposti in sede di appello;

– che i motivi secondo e terzo sono inammissibili, in quanto essi mirano a censurare affermazioni costituenti argomenti ad abundantiam, svolte dopo che il giudice si era ormai privato del potere decisorio (cfr., e plurimis, Cass. 17 gennaio 2019, n. 1093; Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037; Cass. 10 aprile 2018, n. 8755; Cass. 22 novembre 2010, n. 23635);

– che, inoltre, tali motivi sono ulteriormente inammissibili, mirando a riproporre il giudizio sul fatto, pur sotto l’egida del vizio di motivazione;

– che la valutazione degli elementi di fatto, i quali hanno indotto la corte del merito ad concludere, come il primo giudice, per la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della società di fatto tra i germani, è stata adeguatamente motivata dalla stessa, mediante l’esame e la ponderazione delle prove offerte dalla procedura; e correttamente la sentenza impugnata ha preteso una prova piena, non meramente dubitativa, della scientia decoctionis, motivando la ritenuta sussistenza di sufficienti elementi indiziari della conoscenza effettiva dell’altrui stato d’insolvenza (e multis, Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336);

– che la scelta degli elementi che formano la base della presunzione ed il giudizio logico, con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto, costituisce un apprezzamento di fatto, che sfugge al controllo di legittimità (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3854);

– che la corte del merito si è pienamente attenuta al principio, secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività; all’uopo il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (Cass. 12 novembre 2019, n. 29257);

– che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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