Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6054 del 13/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2018, (ud. 20/12/2017, dep.13/03/2018),  n. 6054

Fatto

Rilevato che, con sentenza depositata il 15.9.2014, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere a D.G. l’assegno mensile di assistenza L. n. 118 del 1971, ex art. 13 a decorrere dall’1.5.2006, nonostante questi beneficiasse di rendita da parte dell’INAIL fin dal 1.10.1975;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura; che D.G. ha resistito con controricorso, sollevando plurime eccezioni d’inammissibilità del gravame; che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS si duole di violazione della L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, siccome integrato dalla L. n. 412 del 1991, art. 12 in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, per non avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio dell’assegno mensile di assistenza fosse incumulabile con la rendita corrisposta all’invalido dall’INAIL, indipendentemente dalla circostanza che la spettanza del primo fosse stata riconosciuta sulla scorta di patologie differenti da quelle che avevano giustificato l’attribuzione della seconda;

che sono infondate le censure preliminari d’inammissibilità del ricorso, ove si osservi, per un verso, che le statuizioni di rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell’appello per difetto di notifica e perchè tardivamente proposto non hanno formato oggetto di ricorso incidentale da parte dell’odierno controricorrente, di talchè sulle medesime si è formato il giudicato, e per altro vero che l’errata indicazione della Corte d’appello che ha emesso l’impugnata sentenza (Reggio Calabria invece di Catanzaro) appare un mero errore materiale che non ridonda sulla ammissibilità del ricorso per cassazione, essendo riportati correttamente nel ricorso medesimo il numero della pronuncia, la data di pubblicazione e le parti di causa, con conseguente esclusione di ogni incertezza in ordine alla individuazione della decisione impugnata;

che, con riguardo all’unico motivo di censura di cui al ricorso, è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte nel ritenere che, in tema di prestazioni assistenziali, la L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali, senza che assuma importanza la diversità dell’evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all’infermità rilevante per l’attribuzione dell’assegno per l’invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all’identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva o analogica della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali (Cass. n. 3240 del 2011; più recentemente Cass. 1079/2015);

che, non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2018

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