Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6054 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27487-2005 proposto da:

F.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SISTINA, 121, presso lo studio dell’avvocato MAURIELLO

GIACOMO, che lo rappresenta e difende con procura speciale del Notaio

Dott. VITTORIO MARGARITA in NAPOLI il 2010 15/05/2007 Repertorio N.

43665;

– ricorrente –

contro

CADIPA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante Rag.

R.C. elettivamente Domiciliato in ROMA, VIALE DEI COLLI

PORTUENSI 187, presso lo studio dell’avvocato GUERRIERO UGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FURNO ERIK con delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI Sede

Distaccata di PORTICI, emessa il 15/04/2005;

depositata il 20/04/2005; R.G.N. 197/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato FURNO ERIK;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per inammissibilità’ in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 15 aprile – 20 aprile 2005 il Tribunale di Napoli – sez. distaccata di Portici, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla opposizione agli atti esecutivi ed, in subordine, all’esecuzione per rilascio della casa colonica e del fondo agrario, proposta da F.E. in relazione alla sentenza dello stesso giudice del 30 gennaio 2004, con la quale era stata rigettata l’opposizione alla esecuzione e dichiarato assorbito il provvedimento di sospensione già disposto dal giudice dell’esecuzione.

Avverso tale decisione la F. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi, illustrati da memoria.

Resiste la CADIPA con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione è stato proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. L’eccezione di inammissibilità del ricorso deve pertanto essere rigettata.

Con il primo motivo la ricorrente deduce mancanza assoluta di motivazione del pronunciato rigetto della opposizione agli atti esecutivi, motivazione apodittica violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità dell’esecuzione sull’erroneo presupposto che la esecuzione del rilascio fosse già compiuta alla data del deposito del ricorso; in subordine, erronea lettura degli atti del processo ed erroneo raffronto della data di deposito del ricorso (26 marzo 2004) con la data fissata nell’avviso di rilascio (27 marzo 2004), violazione del principio per il quale la materia del contendere non può dirsi “cessata” se non in caso di effettivo esaurimento di ogni interesse della parte alla pronuncia domandata, con conseguente violazione dell’art. 100 c.p.c..

La ricorrente censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui la stessa ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in sede di opposizione agli atti esecutivi.

Alla data di deposito del ricorso n. 197 del 2004 (al quale era poi stato riunito il secondo ricorso, contraddistinto dal n. 216 del 2004, depositato il 1 aprile 2004) l’esecuzione materiale del rilascio non risultava affatto compiuta ed anzi la stessa non era neppure iniziata.

Tra l’altro, l’avviso di rilascio notificato alla F. in data 22 marzo 2004 – e tempestivamente opposto – conteneva la data del successivo 26 marzo 2004 per la effettiva esecuzione forzata del rilascio.

La circostanza che, nelle more del giudizio di merito, il rilascio fosse stato eseguito in via forzata non escludeva affatto l’interesse della F. a sentir dichiarare che quella esecuzione esecutiva non poteva essere validamente posta in essere.

La F. aveva lamentato la assoluta irritualità dell’avviso di rilascio notificato dalla controparte in data 2 marzo 2004 sull’erroneo presupposto che la revoca di tale provvedimento doveva ravvisarsi nella pronuncia di merito contenuta nella sentenza del Tribunale di Portici n. 35 del 2004, poi impugnata dalla F. con l’appello del 9 aprile 2004, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, sotto il profilo della violazione dell’art. 624 c.p.c..

Anche con riferimento al secondo ricorso n. 216 del 2004, depositato in data 1 aprile 2004, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non aveva alcuna giustificazione.

Correttamente, pertanto, la F. aveva agito, in tale sede, chiedendo la declaratoria di illegittimità della esecuzione minacciata, ed in parte già compiuta, e la sospensione della esecuzione iniziata (che peraltro il giudice della esecuzione aveva – erroneamente – ritenuto non fosse più sospesa in virtù della precedente ordinanza del 3 novembre 2000).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 624, 625, 626 e 627 c.p.c. della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, in materia di provvedimenti ordinatori del processo esecutivo in relazione all’assorbimento della analoga violazione di legge di cui alla precedente sentenza del Tribunale di Portici del 2004 n. 35, erronea o travisata lettura della istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., formulata in atti con riferimento alla pendenza del giudizio di appello introdotto dalla F. per l’annullamento o la riforma della stessa sentenza, violazione dell’art. 295 c.p.c..

La istanza della F. non era diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione, bensì la sospensione del presente processo di merito di opposizione all’esecuzione in relazione alla necessità, del tutto evidente, che il giudice dell’appello decidesse, prima di tutto, il terzo motivo di impugnazione, formulato dalla stessa F., relativo alla sentenza 35 del 2004 del Tribunale di Napoli, sezione di Portici.

Osserva il Collegio: i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere “ex post”, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile.

Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto della L. n. 52 del 2006, art. 14 che ha comportato la sostituzione dell’art. 616 cod. proc. civ.), la stessa è impugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.

Nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato l’opposizione proposta come opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi.

Il ricorso per cassazione è ammissibile solo sotto il secondo profilo.

I giudici di appello hanno ricordato innanzi tutto la regola, per cui, in sede di opposizione agli atti esecutivi, fondata su un titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa esecutiva, che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio di cognizione nel quale si formò il titolo stesso (Cass. 25 marzo 1999 n. 2822).

Le censure formulate dalla opponente riguardavano la regolarità della procedura di rilascio della casa colonica e del fondo rustico (già confermata dal Tribunale di Napoli – sezione di Portici – con sentenza 30 gennaio 2004 n. 35).

Torna applicabile il principio, pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, ed applicato dal Tribunale, secondo il quale con l’opposizione in materia esecutiva non possono dedursi fatti che andavano dedotti nel processo nel quale si è formato il titolo esecutivo: ciò in ragione della natura residuale del rimedio della opposizione all’esecuzione (Cass. n. 2870 del 1997).

Nel caso in cui la opposizione sia diretta nei confronti di un titolo di formazione giudiziale possono essere dedotti a sostegno della opposizione soltanto fatti estintivi successivi alla sua formazione e non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale, deducibili solo con specifici mezzi di impugnazione e fatti che comunque non implichino un riesame, da parte del giudice della opposizione, della legittimità della formazione del titolo sia sul rispetto delle regole processuali che relativamente al merito, essendo rimesso quell’esame soltanto al giudice dell’impugnazione del provvedimento costituente il titolo esecutivo.

Nel caso di specie, era stata proposta opposizione all’esecuzione, in relazione ad una sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, deducendo solo doglianze avverso la sentenza 35 del 2004 del Tribunale di Napoli – sezione di Portici, che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione (doglianze che avrebbero dovuto essere proposte dinanzi al giudice di appello).

Pertanto, non essendo stato dedotto alcun fatto estintivo, successivo alla formazione del titolo esecutivo, l’opposizione doveva essere rigettata.

Con motivazione conseguente il Tribunale ha poi rilevato che, nel caso di specie, essendo avvenuto il rilascio, il processo esecutivo doveva considerarsi esaurito, ed ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo aver accertato che non vi era alcuna ragione per accertare se la opposizione fosse – o meno – fondata.

E’ appena di rilevare, infine, che la sentenza del Tribunale di Napoli – sezione di Portici – che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ne aveva condannato alcuna delle parti al pagamento delle spese (che ha, invece, compensato integralmente).

Non vi è ragione, pertanto, neppure di esaminare la astratta fondatezza della opposizione proposta dalla F., ai fini della attribuzione della qualità di soccombente e della condanna alle spese (arg. Cass. n. 10998 del 14 luglio 2003).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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