Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6054 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3839 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

C.B. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Michele Massella (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA Soc.

Coop. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente, legale

rappresentante pro tempore, C.U. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Iolita

Massimo (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

EUROIMMOBILIARE S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI

CARAVAGGIO Soc. coop. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

UBI LEASING S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

SANTA RITA S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n.

1096/2015, pubblicata in data 26 ottobre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 febbraio 2016 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta Soc. Coop. ha proposto reclamo avverso il provvedimento di estinzione di una procedura esecutiva che aveva promosso nei confronti di C.B. per l’espropriazione di alcune partecipazioni societarie.

Il reclamo è stato accolto dal Tribunale di Brescia.

La Corte di Appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il C., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la B.C.C. di Pompiano e della Franciacorta Soc. Coop..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Il ricorrente C. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Mancata declaratoria d’inammissibilità del reclamo”. Il motivo è manifestamente infondato.

La corte di appello ha ritenuto che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva effettivamente dichiarato l’estinzione del processo esecutivo in relazione alle quote della Santa Rita S.r.l. pignorate in danno del C. era stato pronunziato in data 17 marzo 2015.

Nella sentenza impugnata è infatti chiarito che il precedente provvedimento del 24 febbraio 2015 non poteva intendersi come tale, essendo con esso stata pronunziata la suddetta estinzione solo a condizione che non fosse proposta istanza di assegnazione del ricavato della vendita già effettuata (in relazione alle quote di altra società) entro un termine perentorio. Essendo tempestivamente intervenuta la suddetta istanza di assegnazione, i giudici di merito hanno quindi ritenuto che l’estinzione della procedura non potesse derivare dal provvedimento del febbraio 2015, e di conseguenza hanno ritenuto tempestivo, e come tale ammissibile, il reclamo della banca controricorrente avverso il successivo provvedimento del marzo 2015.

Si tratta di una interpretazione del contenuto concreto dei richiamati provvedimenti del giudice dell’esecuzione che costituisce accertamento di fatto e che, in quanto adeguatamente motivata, non è censurabile nella presente sede.

Essa appare in ogni caso condivisibile, per quanto è dato evincere dalla trascrizione del contenuto dei provvedimenti stessi operata nella sentenza impugnata, in quanto l’ordinanza del 24 febbraio 2015 non contiene un esplicito e chiaro riferimento all’intenzione del giudice dell’esecuzione di dichiarare l’immediata estinzione parziale della procedura esecutiva in relazione alle quote della Santa Rita S.r.l. (quote del resto semplicemente rimaste invendute all’incanto).

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ammissibilità della produzione in grado di appello dell’ordinanza del 26/6/15”.

Il motivo è inammissibile.

La corte di appello ha ritenuto nuova la questione dell’esistenza di un provvedimento del giudice dell’esecuzione successivo alla proposizione del reclamo ed interpretativo dei precedenti, ed inammissibile la relativa produzione per la prima volta in appello; ha inoltre espressamente chiarito che, trattandosi di un provvedimento successivo a quello impugnato, esso non poteva avere alcuna rilevanza ai fini della valutazione di quest’ultimo.

Il ricorrente, con riguardo a tale ultima argomentazione, si limita a sostenere che il provvedimento era rilevante in quanto chiariva l’esatta interpretazione da dare ai precedenti, ma senza esporre una specifica critica alla effettiva ragione logica e giuridica della decisione impugnata, evidentemente fondata sull’esclusione del possibile rilievo, in sede di reclamo, di provvedimenti interpretativi da parte del giudice dell’esecuzione in relazione al contenuto degli atti impugnati, successivi al reclamo stesso.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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