Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6054 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/03/2021), n.6054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14729-2020 proposto da:

H.O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO

PEPE, 37, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO AMORELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 61461/2019

del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SANLORENZO RITA che chiede che

la Corte, accertata la litispendenza fra le domande di opposizione

al provvedimento di accompagnamento alla frontiera ed annullato in

parte qua il provvedimento del Tribunale, confermi nella restante

parte, l’ordinanza di sospensione del procedimento ex art. 295

c.p.c…

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Un cittadino del Bangladesh viene espulso con provvedimento del Prefetto del 17/4/2019 con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, all’esito del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte del Questore. Quest’ultimo, in pari data, aveva disposto come misura alternativa al trattenimento l’obbligo di presentazione in Questura in attesa della disponibilità del vettore.

A rimpatrio avvenuto (il (OMISSIS)) il cittadino straniero ne ha lamentato la radicale illegittimità, agendo davanti al Tribunale di Roma, in quanto avvenuto in mancanza di un provvedimento di convalida del giudice di pace. Ha richiesto pertanto, previa disapplicazione del provvedimento di espulsione, il risarcimento del danno conseguito all’illegittima esecuzione dell’espulsione, per non aver potuto proseguire nell’attività commerciale esercitata in Italia.

Ha evidenziato di aver impugnato davanti al T.A.R. il diniego del permesso di soggiorno e davanti al giudice di pace il decreto prefettizio di espulsione che conteneva anche la misura dell’accompagnamento coattivo.

Ha dedotto al riguardo che il rimpatrio è avvenuto contro la sua volontà non solo in assenza di un procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo, imposto dalla legge, ma anche in mancanza di un provvedimento del Questore che aveva disposto una diversa modalità di attuazione del rimpatrio e, dunque, in assenza di un provvedimento di accompagnamento dell’autorità amministrativa competente.

Il tribunale di Roma ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c., del procedimento pendente davanti a sè sulla base delle seguenti considerazioni:

in primo luogo viene rilevato che il Tribunale aveva ritenuto la propria competenza in sede di giudizio cautelare ante causam avendo il ricorrente richiesto un ordine di rientro nel territorio nazionale, disatteso per difetto di residualità. Al riguardo è stato osservato che nel giudizio avverso il provvedimento di espulsione poteva essere richiesta la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto. Ritiene di conseguenza il Tribunale di Roma che la domanda proposta si ponga in relazione di continenza rispetto a quella prospettata davanti al Giudice di pace ancora pendente essendo l’oggetto parzialmente identico salvo la differenza costituita dalla domanda risarcitoria. Aggiunge tuttavia che l’esito del ricorso davanti al giudice di pace è pregiudiziale rispetto all’accertamento del diritto al risarcimento del danno.

Il procuratore generale, nelle proprie conclusioni ha richiesto, previo accertamento della litispendenza in relazione all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di accompagnamento coattivo la conferma del provvedimento di sospensione in ordine alla domanda pregiudicata di risarcimento del danno.

Ritiene il Collegio che non sussiste alcun vincolo di pregiudizialità necessaria tra il giudizio pendente davanti al giudice di pace e quello nel quale si è provveduto ex art. 295 c.p.c.. Il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, emesso contestualmente al decreto di espulsione è stato censurato come radicalmente invalido ed inefficace sia perchè non disposto dall’autorità esclusivamente competente, ovvero il Questore (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 comma 4), sia perchè attuato senza il passaggio costituzionalmente obbligato della convalida (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, che così recita: “5-bis. Nei casi previsti al comma 4, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro, quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto

l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida”.

Deve osservarsi che non si configura una generale competenza funzionale del giudice di pace sul provvedimento di accompagnamento coattivo fuori del procedimento di convalida, ovvero fuori del ristretto ambito del controllo di legalità, sostanzialmente formale, dell’esercizio del potere coercitivo, da esercitarsi all’interno dei tempi rigidi e perentori previsti dalla norma e scanditi dall’art. 13 Cost., che ne legittimano la futura esecuzione.

Al contrario nella specie viene invocata la radicale invalidità ed inefficacia di un provvedimento emesso in carenza di potere ma ormai illegittimamente attuato, indicandone la sostanziale abnormità. Ne consegue che il Tribunale è residualmente competente in relazione all’accertamento richiesto. Nè può dirsi che la competenza funzionale ed inderogabile possa trarsi da quella relativa al provvedimento di espulsione, che riguarda l’accertamento della sussistenza delle condizioni di illegittima permanenza nel nostro territorio indicate nel decreto e non quelle, diverse, di legittimità del procedimento di rimpatrio coattivo. L’invalidità od inefficacia della misura attuativa dell’espulsione sono determinate, in via generale, da fattori del tutto autonomi rispetto ai requisiti di legalità dell’atto presupposto e l’oggetto dell’accertamento giurisdizionale è diverso salvo limitate ipotesi derogatorie (Cass. n. 17407 del 2014).

Ne consegue la competenza del Tribunale a verificare se effettivamente l’accompagnamento coattivo sia stato adottato ed attuato da Autorità amministrativa priva del potere di provvedere e al di fuori del rigido perimetro procedimentale che impone la successiva convalida in sede giurisdizionale a causa della rilevante compressione della libertà personale che esso determina.

Non si ravvisa, infine, neanche il rischio di contrasto di giudicati in relazione al procedimento pendente davanti al giudice di pace, dal momento che, come illustrato, il provvedimento espulsivo è soggetto a condizioni di legittimità diverse dalla misura attuativa e conseguentemente non è ad esso legato da un vincolo consequenziale necessario ma solo eventuale.

Il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., deve essere cassato con prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale in relazione a tutte le domande proposte.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento di sospensione impugnato. Dispone la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Roma cui rinvia anche per le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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