Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6054 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto ai n. 21803/2013 R.G. proposto da:

C.L., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore

della GO di C.A. & C. s.n.c., rappresentato e

difeso, per procura speciale in atti, dall’Avv. Giuseppe Cutilli,

con domicilio eletto in Roma, piazzale delle belle Arti, n. 8,

presso lo studio dell’Avv. Ignazio Abrignani;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 105/10/2013, depositata in data 12 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

Rilevato

che:

1.L’Agenzia delle entrate ha emesso nel 2011, nei confronti dei soci della GO di C.A. & C. s.n.c., cancellata dal registro delle imprese dal 9 ottobre 2006, avviso di accertamento – in materia di Irpef, Iva ed Irap, relative all’anno d’imposta 2006- con il quale ha accertato in maniera induttiva i maggiori ricavi e determinato le maggiori imposte dovute.

2.11 socio amministratore C.A. ha impugnato l’accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale di Pescara lo ha respinto.

3. Proposto appello dal socio C.L., anche quale Amministratore della predetta s.n.c., l’adita Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo lo ha respinto, dopo aver premesso che, sia in primo che in secondo grado, doveva ritenersi ricorrente la GO di C.A. & C. s.n.c., essendo “irrilevante la diversa persona fisica che riveste la carica di rappresentante legale”.

4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il socio C.L., “in proprio e quale legale rappresentante della GO di C.A. & C. s.n.c.”.

5.I’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorrente ha depositato il 30 ottobre 2019, atto di rinuncia al ricorso, corredato di domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225; della comunicazione di accettazione della domanda da parte di Equitalia s.p.a.; delle distinte di versamento di pagamenti rateali e della notifica della rinuncia e dei predetti allegati alla controricorrente, prima della loro produzione in giudizio.

La documentazione prodotta non consente di verificare, ai fini della declaratoria dell’eventuale cessazione della materia del contendere, se le cartelle di pagamento indicate nella domanda di adesione alla definizione agevolata includano il debito erariale di cui all’atto di accertamento in questa sede impugnato. Nè, agli stessi fini, può tenersi conto dell’eventuale espressa accettazione della parte controricorrente, che non vi è stata nel caso di specie.

Tuttavia, l’incondizionata rinuncia al ricorso, con richiesta di dichiarare estinto il giudizio, manifestata dal ricorrente nel predetto atto, sottoscritto personalmente dal contribuente nelle medesime vesti di cui al ricorso e dal suo difensore (pure munito di procura del ricorrente a rinunciare agli atti), e notificato alla controparte, comporta comunque, ai sensi dagli art. 390 e s.s. c.p.c., l’estinzione del giudizio (che, nel caso di specie, preclude l’esame di ogni ulteriore questione di rito e di merito).

Le spese del giudizio di legittimità si compensano, avendo la sopravvenuta perdita d’interesse al ricorso precluso ogni ulteriore valutazione, in rito ed in merito, relativa alla lite.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12/10/2018, 25485).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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