Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6053 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2339 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

M.N. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Alessandro Pioli (C.F.:

non indicato);

– ricorrente –

nei confronti di:

RESIDENCE ARGENI S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.D. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Giorgio Marino (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

3670/2015, pubblicata in data 15 giugno 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 febbraio 2016 dal Consigliere TATANGELO Augusto;

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.N. ha proposto opposizione al precetto per l’importo di Euro 7.571,78, oltre accessori, intimatole dal Residence Argeni S.r.l. sulla base di titoli cambiari. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorre la M., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Residence Argeni S.r.l..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2909 c.c., 36, 112 e segg., 167 c.p.c. ed in relazione agli artt. 1325, 1418 e 1421 c.c. e art. 132 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè vizio di omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio ex artt. 1325, 1418 e 1421 c.c., in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”.

Il ricorso è inammissibile.

Nella parte in cui si denunziano vizi attinenti alla motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, esso è inammissibile in quanto formulato in riferimento alla abrogata previsione della disposizione richiamata, che prevedeva siffatti profili come oggetto di ricorso per cassazione, disposizione non applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione del provvedimento impugnato.

Per il resto, esso è inammissibile per difetto di specificità e violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La corte di appello ha espressamente preso in considerazione la sentenza (pacificamente passata in giudicato) del Tribunale di Roma che secondo la ricorrente avrebbe accertato la nullità (o comunque l’inefficacia) del contratto preliminare di compravendita (del 1999) in virtù del quale sarebbero stati emessi i titoli cambiari posti a base del precetto opposto.

Ha però ritenuto che in realtà tale sentenza non contenesse alcun accertamento in ordine alla validità ed all’avvenuto adempimento del suddetto contratto, e tanto meno in ordine al pagamento dei titoli di credito precettati, in quanto essa si era limitata a dichiarare integralmente adempiuto un precedente contratto preliminare di vendita (stipulato nel 1996, con successive integrazioni di cui non è specificamente indicato l’oggetto), relativo al medesimo immobile.

La ricorrente non chiarisce in maniera adeguata i motivi per cui dovrebbe ritenersi erronea la suddetta valutazione della corte di appello.

Deduce genericamente che nel precedente giudizio era stata chiesta la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 1999, e richiama il principio di diritto per cui, a suo dire, “la domanda di risoluzione implicitamente postula l’assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto”, per poi sostenere in sostanza (e in modo per certi versi addirittura contraddittorio) che il riconoscimento dell’avvenuto adempimento del primo contratto preliminare (quello del 1996), avrebbe implicato, nella logica della decisione, una implicita dichiarazione di nullità o comunque di inefficacia del secondo contratto (e cioè quello del 1999).

Non specifica però dettagliatamente le ragioni di tale affermazione, e soprattutto non chiarisce il concreto oggetto del suddetto giudizio, omettendo di riportare lo specifico contenuto rilevante degli atti introduttivi di esso e quello della sentenza che lo ha definito, come sarebbe stato necessario per consentire alla Corte di verificare nel merito la fondatezza del suo assunto.

D’altra parte, dalla motivazione della sentenza in questione (che risulta trascritta nel controricorso) effettivamente non pare possibile ricavare alcun riferimento, nè esplicito nè implicito, ad una eventuale inefficacia del contratto preliminare del 1999, e tanto meno all’avvenuto adempimento delle relative obbligazioni, sottostanti ai titoli di credito posti a base del precetto opposto, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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