Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6053 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/03/2021), n.6053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29743-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA FASANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Presidente del Tribunale di Roma, nell’ambito del procedimento di separazione personale promosso dalla Sig.ra G.V. nei confronti del coniuge sig. M.G., in data 02/02/2018, emetteva ai sensi dell’art. 708 c.p.c., decreto con il quale disponeva l’affidamento condiviso dei figli minori, che collocava presso la madre alla quale assegnava la casa familiare, nonchè le attribuiva un assegno di ammontare pari a 1.000,00 Euro per il suo mantenimento ed un ulteriore assegno di 2.000,00 Euro per il mantenimento dei figli.

Avverso il presente decreto presidenziale la G. proponeva reclamo ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 4, dinanzi la Corte di Appello di Roma, con il quale chiedeva di aumentare il contributo per il suo mantenimento e per quello dei figli e di porre le spese straordinarie da sostenersi nell’interesse della prole integralmente a carico del marito, tenendo conto della notevole diponibilità economica del marito, la quale ha permesso al nucleo familiare di godere di un elevato tenore di vita.

La Corte di Appello, con ordinanza n. 1941/2018 accoglieva il reclamo ed aumentava gli importi per il mantenimento, rispettivamente nella misura di 1.500,00 Euro per la moglie e di 3.000,00 per i figli, fermo restando il riparto delle spese straordinarie nella misura fissata dal giudice di prime cure. Le ragioni poste a fondamento della decisione concernono l’impossibilità di mantenere l’elevato tenore di vita goduto dal nucleo familiare durante la convivenza matrimoniale, da ricollegarsi alla consistente posizione economica del marito, con gli importi fissati dal succitato decreto presidenziale.

Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione M.G.. G.V. ha depositato controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che l’ordinanza della corte di Appello è stata impugnata ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, con i due motivi di ricorso il ricorrente ha inteso contestarne non il contenuto, bensì la legittimità.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione dell’art. 708 c.p.c., comma 4, per avere il giudice di secondo grado illegittimamente operato un nuovo e globale riesame nel merito, sovrapponendo così il proprio potere discrezionale a quello ex lege rimesso al Presidente del Tribunale. Il reclamo di cui all’art. 708 c.p.c., comma 4, è ammesso solo avverso i provvedimenti presidenziali, emessi ai sensi del medesimo art. 708 c.p.c., comma 3, che presentino anomalie, quali un contenuto stereotipato o l’assenza totale di motivazione, tali da escludere la rinvenibilità di una priore valutazione degli interessi in conflitto, costituente il presupposto necessario all’esercizio dei poteri di approfondimento in sede istruttoria e, ove occorra, di modifica, da parte del Giudicante.

Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 708 c.p.c., comma 3, poichè il provvedimento impugnato, essendo stato adottato con effetto sostitutivo delle determinazioni spettanti al Presidente del Tribunale, è venuto direttamente ad incidere sulla competenza di tale Organo: una competenza avente carattere funzionale e, in quanto tale, inderogabile.

I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità poichè, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza della Corte di Appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento emesso dal presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., difettando lo stesso dei requisiti di definitività in senso sostanziale e dell’idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza il provvedimento presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore e destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di legittimità (Cass., Sez. 1., n. 8432/2020; Cass., Sez.6-1, n. 11788/2018).

Ciò determina l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per il presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000 per compensi e Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Sussistono i requisiti per il versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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