Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6052 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23428-2005 proposto da:

B.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato

ZACCAGNINI LUCIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BENECCHI RICCARDO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA S TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI

LUDOVICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FARRUGGIA WALTER con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

GAN ITALIA COMP ASSIC RIASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1236/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Prima Sezione Civile, emessa il 26/02/2003;

depositata il 14/05/2005; R.G.N. 154/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato ZACCAGNINI LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.S. ha proposto domanda di risarcimento dei danni contro l’avv. B.R., facendone valere la responsabilità professionale.

Il convenuto ha resistito, negando gli addebiti e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della sua attività di difesa. Ha comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il suo assicuratore, s.p.a. Gan Italia.

Il Tribunale di Monza ha rigettato la domanda attrice, condannando l’attore al pagamento di L. 13.651.000 a compenso dell’attività svolta dal legale.

Proposto appello dal soccombente, con sentenza non definitiva n. 1038/2003 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto il B. responsabile per colpa professionale, rimettendo al prosieguo l’ulteriore trattazione della causa.

Nelle more della successiva istruttoria è intervenuto fra le parti accordo transattivo in forza del quale il S. dietro pagamento di L. 132.596.000 da parte della compagnia assicuratrice – ha dichiarato di non avere altro a pretendere da quest’ultima e dal B. a titolo di risarcimento dei danni, fatto salvo il suo diritto di chiedere la restituzione delle somme pagate al B. per competenze professionali, a seguito della sentenza di primo grado.

La causa è proseguita per la decisione su questo punto e, con sentenza definitiva 14 marzo-16 maggio 2005 n. 1236, la Corte di appello di Milano ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla responsabilità ed ha accolto la domanda del S. di restituzione delle somme pagate.

L’avv. B. propone tre motivi di ricorso per cassazione contro le due sentenze.

Resiste il S. con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I primi due motivi di ricorso si rivolgono contro la sentenza non definitiva, nella parte in cui ha accertato la responsabilità professionale del ricorrente.

Le censure vengono sollevate esclusivamente per gli effetti che ne derivano in ordine alla restituzione delle somme ricevute dal B. in pagamento delle competenze professionali, di cui alla sentenza definitiva della Corte di appello di Milano: unica questione controversa, a seguito dell’intervenuta transazione in ordine al risarcimento dei danni.

Va premesso in fatto che gli addebiti rivolti all’avv. B. consistevano nel fatto che – essendogli stata affidata la causa di risarcimento dei danni che il S. aveva subito a seguito del crollo di uno stand presso la Fiera di (OMISSIS) – il B. aveva citato in giudizio un ente che è stato ritenuto dai giudici di primo e secondo grado non legittimato come responsabile del crollo, e non aveva interrotto il termine di prescrizione nei confronti degli altri possibili responsabili (custode della struttura, gestore della Fiera, proprietario del suolo, ecc), sicchè il suo assistito aveva perso il diritto al risarcimento dei danni.

2. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., art. 2236 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di appello gli ha attribuito la responsabilità per colpa professionale. Rileva che le obbligazioni assunte dal professionista in virtù del mandato di difesa sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, tanto è vero che il Tribunale lo aveva assolto da responsabilità, addebitando il rigetto della domanda all’insufficienza del materiale probatorio.

3.- Con il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione agli artt. 2947, 2236 e 1176 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello gli ha addebitato la responsabilità per non avere interrotto la prescrizione nei confronti di soggetti diversi da quello citato in giudizio e potenzialmente legittimati come responsabili, senza specificare quali potessero essere tali soggetti, e senza accertare se l’azione, ove correttamente proposta, avrebbe potuto avere concrete probabilità di successo. Donde l’insussistenza della motivazione sul nesso causale fra il suo comportamento e il danno.

4.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi, non sono fondati.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non espone nè confuta le ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione, risultando così del tutto generico.

Entrambi i motivi, poi, attengono alle valutazioni di merito in ordine all’accertamento della responsabilità, valutazioni che non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità, se non sotto il profilo dei vizi di motivazione: vizi che debbono essere individuati, peraltro, nelle lacune o nelle illogicità del percorso argomentativo del giudice di merito, che appaia tale per cui la motivazione risulti inidonea a giustificare le ragioni della decisione. Non possono consistere, invece, nel mero dissenso della parte rispetto al risultato a cui è pervenuto il giudice di merito (cfr. per tutte, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; Cass. Civ. 11 luglio 2007 n. 15489), come nel caso di specie.

La sentenza impugnata ha congruamente e logicamente motivato la sua soluzione e non appare suscettibile di censure.

5.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ, in relazione agli artt. 1453, 1458, 1460 e 2033 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha accolto la domanda del S. di restituzione delle somme pagate per competenze professionali, domanda che è stata proposta per la prima volta in appello e che è quindi inammissibile perchè tardiva, questione che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare di ufficio.

Assume che le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni sono diverse dalla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto e che – pur se la risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo – la domanda di restituzione delle prestazioni eseguite deve essere espressamente proposta, per poter essere accolta in giudizio; che il S. per contro non ha chiesto in primo grado il rigetto della domanda riconvenzionale.

6.- Il motivo non è fondato.

Correttamente la Corte di appello ha rilevato che il pagamento da parte del S. dei compensi professionali è avvenuto solo per effetto della sentenza del Tribunale, che a tanto lo ha condannato.

Egli non avrebbe quindi potuto chiedere in primo grado la restituzione di somme che ancor non aveva pagato.

La domanda di restituzione costituisce effetto consequenziale alla domanda di riforma della sentenza impugnata e pertanto poteva essere proposta per la prima volta in appello (cfr. artt. 345 e 336 cod. proc. civ.).

Quanto all’asserita, mancata proposizione in primo grado di esplicita domanda di rigetto della riconvenzionale del B., va condiviso il rilievo del resistente, secondo cui la domanda era da ritenere implicita in quella di accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato. Quanto al merito, deve essere confermata la condanna del B. alla restituzione della somma ricevuta in pagamento, poichè l’accertamento della responsabilità professionale costituisce contemporaneamente accertamento dell’inadempimento agli obblighi derivanti dal mandato di difesa e pertanto giustifica la domanda del cliente di essere esonerato dall’obbligo di pagare la prestazione corrispettiva, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1460 cod. civ..

7.- Il ricorso deve essere rigettato.

8.- Considerata la natura della controversia e l’intervenuta transazione sulla maggior parte delle questioni controverse, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA