Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6052 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2130 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

ERRE 4 S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, D.G.R. rappresentato e difeso, giusta procura

in calce al ricorso, dall’avvocato Alessandro Mastrodomenico (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

DOBANK S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), quale procuratrice di UNICREDIT

LEASING S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del funzionario con

poteri di rappresentanza T.F. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Marco Radice

(C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

3603/2015, pubblicata in data 18 settembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 febbraio 2016 dal Consigliere Tatangelo Augusto;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (oggi divenuta Do-Bank S.p.A.), quale mandataria e procuratrice di Unicredit Leasing S.p.A., instaurò un procedimento sommario di cognizione, con ricorso ai sensi dell’art. 702 – bis c.p.c., nei confronti di Erre 4 S.r.l., per ottenere il rilascio di un immobile oggetto di un contratto di locazione finanziaria, risolto per l’inadempimento dell’utilizzatrice nel pagamento dei canoni.

Il Tribunale di Milano, dichiarò, con ordinanza, la nullità dell’atto introduttivo, ritenendo la società ricorrente priva dei necessari poteri rappresentativi.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto la domanda di rilascio.

Ricorre la Erre 4 S.r.l., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso DoBank S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, con riferimento agli artt. 702 ter e 702 quater c.p.c.”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La pronunzia impugnata è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, secondo i quali “nel procedimento sommario di cognizione, anche l’ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 – quater c.p.c., il cui richiamo all’art. 702-ter c.p.c., comma 6, va letto in continuità col comma 5, quest’ultimo riferito sia all’accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un’appellabilità “secundum eventum litis”” (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22387 del 02/11/2015, Rv. 637040; conf., anche con riguardo alla stessa pronuncia di inammissibilità del ricorso: Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7258 del 27/03/2014, Rv. 630320, secondo la quale l’art. 702 – quater c.p.c., ammette l’appello avverso le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 702 – ter c.p.c., comma 6, che, a sua volta, si riferisce all’ordinanza di cui al quinto comma dello stesso articolo, pronunciata in tutti i casi in cui il giudice “non provvede ai sensi dei commi precedenti” e, dunque, contiene la regola generale nella quale rientra anche la statuizione d’inammissibilità della domanda; cfr. altresì nel medesimo senso: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10211 del 19/05/2015, non massimata, richiamata da parte controricorrente).

Il ricorso non contiene argomenti idonei a indurre la revisione di tale indirizzo, cui va data invece continuità.

2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, 4, 5 con riferimento agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.”.

Il motivo – che ha ad oggetto la legittimazione della società attrice in giudizio a rappresentare in giudizio, per l’oggetto della domanda, la effettiva titolare del diritto fatto valere – è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. La corte di appello ha ritenuto sussistente la legittimazione dell’attrice, interpretando il testo della procura prodotta in giudizio, e ritenendo che l’espresso riferimento in essa contenuto al conferimento alla mandataria e procuratrice del potere di provvedere alla “gestione sia stragiudiziale sia giudiziale dei propri crediti anomali e dei propri beni” fosse idoneo a ricomprendere anche il potere di agire in giudizio per ottenere il rilascio dei beni immobili della rappresentata indebitamente occupati dopo la risoluzione del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto gli stessi.

Questa interpretazione dell’oggetto della procura, che costituisce la ragione della decisione impugnata sul punto controverso, non risulta in realtà oggetto di una specifica critica. La ricorrente si limita a ribadire genericamente che le facoltà con ferite alla mandataria e procuratrice non comprenderebbero anche il potere di agire per il recupero di beni immobili oggetto di contratti di leasing.

In ogni caso, in proposito è assorbente la considerazione che, trattandosi di attività interpretativa di un atto negoziale adeguatamente motivata, il risultato dell’operazione ermeneutica costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, non risultando dedotta alcuna violazione delle disposizioni di legge che disciplinano l’interpretazione degli atti negoziali (ex multis, cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10290 del 27/07/2001, Rv. 548567; Sez. L, Sentenza n. 219 del 10/01/2004, Rv. 569376; Sez. L, Sentenza n. 3772 del 25/02/2004, Rv. 570512).

Sotto il profilo in esame la censura è dunque inammissibile.

Essa è manifestamente infondata, invece, laddove si sostiene che la procura conferita all’attrice contrasterebbe con l’inderogabile principio dell’esclusiva competenza degli amministratori rispetto all’esercizio dell’impresa. E’ sufficiente in proposito osservare che l’attribuzione del potere di gestione dei crediti anomali e dei beni della società non esaurisce di certo le prerogative degli organi amministrativi della società commerciali in ordine all’esercizio dell’impresa, e che è del resto consentito alla società anche il conferimento di procura generale e addirittura la preposizione institoria.

Del tutto nuova – e come tale inammissibile nella presente sede – risulta infine la questione relativa alla validità della procura processuale in riferimento ai limiti previsti dall’art. 77 c.p.c., questione che la ricorrente non indica specificamente in quali atti ed in quale fase del giudizio di merito sarebbe stata sollevata, e che involge evidentemente accertamenti di fatto. Trattasi comunque di questione anch’essa manifestamente infondata, in quanto l’accertamento di fatto compiuto dalla corte di appello in ordine all’oggetto della procura, ed in particolare all’avvenuto conferimento alla mandataria e procuratrice, da parte della rappresentata, dei poteri di “gestione sia stragiudiziale sia giudiziale dei propri crediti anomali e dei propri beni” risulta sul punto del tutto assorbente.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 11.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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