Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6052 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8963/2014 R.G. proposto da:

P.V., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Tricarico,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Ferreri,

sito in Roma, via A. Gramsci, 54;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 125/38/13, depositata il 1 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– P.V., esercente attività di servizi di pulizia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 1 ottobre 2013, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha respinto il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione per l’anno 2004;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo era stato emanato a seguito del rilevato scostamento dei ricavi dichiarati rispetto allo studio di settore;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva annullato l’atto in ragione della mancata adeguata motivazione delle ragioni per la quale l’Ufficio aveva ritenuto di disattendere le giustificazioni offerte dal contribuente;

– ha, quindi, accolto il gravame erariale evidenziando, da un lato, che l’atto impugnato teneva conto delle giustificazioni personali addotte dal contribuente e, dall’altro, che le difese da quest’ultimo spiegate in giudizio erano generiche e prive di riscontro, per cui la ricostruzione reddituale operata dall’Ufficio risultava corretta e adeguatamente motivata;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; CONSIDERATO CHE:

– con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1903, n. 331, artt. 62 bis e 62 sexies, conv., con modif., nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, L. 8 maggio 1998, n. 106, art. 10,L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 410, e L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia;

– evidenzia, in proposito, che l’Ufficio, pur avendo invitato il contribuente al contraddittorio, non aveva tenuto nella giusta considerazione le giustificazioni dallo stesso addotte dello scostamento tra i ricavi presunti che ricavi dichiarati;

– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una contestazione della valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di appello, il quale ha ritenuto che tali giustificazioni potevano assumere rilevanza solo nel senso loro attribuito dall’Ufficio, il quale, all’esito del contraddittorio, aveva rideterminato i ricavi desumibili dall’applicazione dello studio di settore riconoscendo una diminuzione per riduzione di ore lavorative;

– ciò posto, una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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