Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6051 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 1270 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

C.E., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Giorgio Parlato (C.F.:

PRLGRG64T10F839X);

– ricorrente –

nei confronti di:

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

L.R.M.C. (C.F.: non indicato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza della sentenza della Corte di

Appello di Napoli n. 4785/2014 pubblicata in data 3 dicembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 9 febbraio 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.E. agì in giudizio nei confronti di L.R.M.C. e della sua compagnia assicuratrice Nuova MAA Assicurazioni S.p.A. (oggi Milano Assicurazioni S.p.A.) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS) nel comune di Piano di Sorrento.

La domanda fu accolta dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, che condannò i convenuti al pagamento dell’importo di Euro 92.484,00, oltre accessori, precisando peraltro che doveva tenersi conto della somma di Euro 56.000,00 già versata dalla compagnia.

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenuta la concorrente pari responsabilità del C. e della L.R. nella causazione del sinistro, ha ridotto la liquidazione dell’importo dovuto dai convenuti, dichiarando integralmente satisfattiva la somma pagata dalla compagnia, e rigettando quindi la domanda dell’attore volta ad ottenere ulteriori importi.

Ricorre il C., sulla base di quattro motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, nonchè una istanza di rinnovazione della notificazione del ricorso alla L.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non è necessario autorizzare la rinnovazione della notificazione a L.R.M.C., in considerazione del principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010 n. 6826; fra le tante altre: Cass. 18 gennaio 2012 n. 690; 25 gennaio 2012 n. 1032; ord. 8 novembre 2012 n. 19317).

In caso di ricorso per cassazione prima facie infondato (come è a dirsi nella specie, per quanto si osserverà in prosieguo), appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106).

2. Con il primo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 345 e 346 c.p.c.”.

Il motivo è in parte inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e in parte manifestamente infondato.

Secondo il ricorrente, la richiesta formulata dalla compagnia di assicurazione in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avrebbe comportato una rinunzia alle eccezioni in precedenza proposte e la conseguente inammissibilità dell’appello con riguardo al mancato accoglimento delle suddette eccezioni.

Non viene però esposto specificamente l’integrale contenuto delle conclusioni di merito rassegnate dalla compagnia in primo grado. E’ richiamata la sola richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza che sia precisato quali sarebbero le eccezioni oggetto di implicita rinunzia e poi riproposte in sede di gravame, nè chiarito se di tali eccezioni abbia tenuto conto il giudice di primo grado e se l’eventuale decisione in tal senso sia stata oggetto di specifico motivo di gravame.

Tutto ciò impedisce alla Corte di verificare in concreto la correttezza dell’interpretazione delle conclusioni della compagnia prospettata dallo stesso ricorrente (e l’eventuale erroneità di quella diversa fatta propria dalla corte di appello), e quindi la fondatezza nel merito del motivo di ricorso in esame.

D’altra parte, è evidente che la mera richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere non implica affatto necessariamente una rinunzia alle precedenti eccezioni e difese di merito, essendo essa compatibile con altre linee difensive, anche fondate sulla radicale contestazione, in tutto o in parte, delle ragioni avversarie (e ciò in particolar modo laddove, come nella specie, vi sia stato un pagamento parziale).

3. Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 112 c.p.c.”.

Anche questo motivo è in parte inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ed in parte manifestamente infondato.

Secondo il ricorrente, il pagamento di Euro 56.000,00 effettuato dalla compagnia nel corso del giudizio di primo grado costituirebbe riconoscimento di debito, e comunque in sede di gravame la compagnia stessa non avrebbe in alcun modo chiesto il “riesame” di tale importo.

La censura non risulta sostenuta nè dalla produzione (o quanto meno dall’indicazione della sua allocazione nel fascicolo processuale) della quietanza relativa al suddetto pagamento, che nell’assunto del ricorrente avrebbe costituito riconoscimento di debito per l’intero importo pagato, nè dallo specifico richiamo al contenuto dell’atto di appello della compagnia, necessario per verificare se effettivamente questa – diversamente da quanto emerge dalla sentenza impugnata – abbia omesso di chiedere in sede di gravame una inferiore determinazione dell’importo da riconoscersi all’attore a titolo risarcitorio, in tal modo prestando una sorta di implicita parziale acquiescenza alla condanna emessa in primo grado.

In ogni caso: a) il pagamento da parte della compagnia di assicurazione, in corso di giudizio, di un determinato importo in favore del danneggiato da un sinistro stradale non costituisce necessariamente, di per sè, riconoscimento di debito in misura corrispondente; b) la corte di appello si è limitata a rigettare la domanda di condanna della compagnia al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte, senza pronunziarsi in ordine ad un eventuale obbligo restitutorio, in assenza di domanda sul punto.

4. Con il terzo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2054 c.c.. Preteso concorso di colpa”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

Il ricorrente ribadisce in primo luogo l’inammissibilità del gravame avanzato dalla compagnia in ordine alla questione della responsabilità per il sinistro, per le ragioni poste a base dei primi due motivi di ricorso. Con riguardo a tali profili è sufficiente rinviare a quanto esposto in precedenza.

Per il resto, il motivo di ricorso in esame risulta rivolto a contestare l’accertamento di merito operato dalla corte in ordine alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità per lo stesso, ed in particolare in ordine all’insufficienza degli elementi istruttori acquisiti a consentire di superare la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 c.c..

Il ricorrente chiede dunque nella sostanza una nuova e diversa valutazione della risultanze probatorie, il che non è consentito in sede di legittimità.

Ed infatti va sul punto ribadito che – in tema di sinistri stradali – costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti, così come l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso (ex plurimis: Cass. 25 gennaio 2012 n. 1028; 5 giugno 2007 n. 13085; 18 aprile 2007 n. 9243; 8 settembre 2006 n. 19301; 23 febbraio 2006 n. 4009; 10 agosto 2004 n. 15434; 15 dicembre 2003 n. 19188; 14 luglio 2003 n. 11007; 11 novembre 2002 n. 15809).

5. Con il quarto motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2043 c.c., risarcimento del danno – quantum debeatur”.

Anche quest’ultimo motivo – articolato sotto diversi profili – è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

5.1 Il ricorrente ribadisce, in primo luogo, l’inammissibilità del gravame avanzato dalla compagnia in relazione all’importo del risarcimento, per le ragioni poste a base dei primi due motivi di ricorso. Con riguardo a tali profili, può nuovamente farsi rinvio a quanto esposto in precedenza.

5.2 Lamenta poi che la corte di appello avrebbe riesaminato anche voci di danno non oggetto di specifica censura, escludendo il risarcimento del danno morale e di quello per spese mediche documentate, che a suo dire era stato riconosciuto dal giudice di primo grado e non contestato in sede di gravame.

Ma dall’esame della sentenza impugnata emerge che i giudici di secondo grado hanno preso in esame esclusivamente le censure oggetto di specifico motivo di gravame della compagnia, e cioè quelle relative agli importi liquidati a titolo di invalidità temporanea (totale e parziale) e a titolo di danno patrimoniale e quelle relative al calcolo degli interessi e della rivalutazione fino al momento del pagamento operato dalla compagnia.

D’altra parte, il motivo di ricorso, per il profilo in esame, non risulta neanche adeguatamente sostenuto dallo specifico richiamo al contenuto della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione degli importi pretesi dall’attore a titolo di danno morale e di rimborso per spese mediche documentate.

5.3 Manifestamente infondate sono infine sia le censure attinenti alla concreta liquidazione del danno da invalidità temporanea totale e parziale, liquidazione correttamente effettuata dalla corte sulla base dell’applicazione del parametro equitativo desumibile delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano con riferimento all’epoca della decisione (il parametro tabellare in questione risulta invocato dallo stesso attore, che non ha del resto specificamente contestato l’applicazione della cd. tabella milanese del 2008), sia quelle relative al mancato riconoscimento del danno patrimoniale per riduzione dei redditi futuri in ragione della ritenuta insufficienza della prova di una effettiva contrazione della capacità del danneggiato di produrre reddito con riguardo alla specifica attività lavorativa svolta, censure che si risolvono in sostanza nella inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio.

6. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi per le spese del giudizio, in mancanza di attività difensiva da parte degli intimati.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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