Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6051 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2966/2014 R.G. proposto da:

D.V., rappresentato e difeso dagli avv. Italo Castaldi e

Domenico Pizzillo, con domicilio eletto presso lo studio del primo,

sito in Roma, via Attilio Regolo, 12/d;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. dist. di Salerno, n. 325, depositata il 10 giugno

2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– D.V., esercente impresa edile, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 10 giugno 2013, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione resa per l’anno 2004;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo era stato emanato a seguito del rilevato scostamento dei ricavi dichiarati rispetto allo studio di settore applicato;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva rideterminato nella minor somma di Euro 390.222,00 i ricavi del contribuente, pari al ricarico minimo dello studio di settore pertinente;

– ha, quindi, disatteso il gravame da questi interposto evidenziando che non era stata offerta giustificazione idonea a contrastare le presunzioni derivanti dall’applicazione dello studio di settore;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce insufficiente e/o omessa motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui ha ritenuto poco significativo il numero delle fatture nei confronti di soggetti privati;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale ha affermato che il numero delle fatture emesse non fosse particolarmente significativo per evincere da tale dato l’inattendibilità dei dati risultanti dalle fatture emesse, condividendo la deduzione dell’Ufficio secondo cui il contribuente avrebbe effettuato prestazioni di servizio non assistite da relativa fattura e, dunque, non contabilizzate;

– pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dall’esame della sentenza emerge la ragione per cui il giudice di appello ha ritenuto non rilevante – e, per tale ragione, “poco significativo” – il numero delle fatture emesse nei confronti di soggetti privati, ravvisato nella scarsa attendibilità della documentazione contabile esaminata;

– con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla riferibilità alla sua condotta omissiva della mancata allegazione dei contratti di appalto, evidenziando che l’Ufficio non aveva rivolto alcuna richiesta in tal senso;

– il motivo è inammissibile per difetto di decisività, in quanto l’esistenza o meno di una richiesta di esibizione da parte dell’Ufficio non assume rilevanza ai fini che qui interessano, essendo onere del contribuente, in applicazione dei principi generali, offrire giustificazione dello scostamento della propria posizione reddituale rispetto agli standards previsti dallo studio di settore;

– con l’ultimo motivo di ricorso il contribuente duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’omessa valutazione di documenti prodotti in grado;

– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una contestazione della valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di appello, il quale, non menzionando tali documenti, ha ritenuto che gli stessi fossero privi di rilevanza;

– si rammenta, in proposito, che la scelta delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti e che devono ritenersi implicitamente disattesi in quanto logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass., ord., 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056);

– ciò posto, una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dell’intero giudizio, liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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