Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6050 del 13/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 13/03/2018, (ud. 12/12/2017, dep.13/03/2018),  n. 6050

Fatto

 

1. la Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’appello di Q.S. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento con il quale il 4 ottobre 2010 l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo l’aveva dichiarata decaduta per l’anno scolastico 2010/2011 dalla graduatoria del Sostegno Area Umanistica AD02, per non avere assunto servizio presso l’ITCS Marconi di Penne dopo l’accettazione della proposta;

2. la Corte territoriale ha premesso, in punto di fatto, che la vicenda traeva origine da altro procedimento, avente ad oggetto l’assegnazione di una cattedra per l’insegnamento del latino e del greco presso il Liceo Classico (OMISSIS), classe di concorso A052, cattedra che l’appellante riteneva essere stata erroneamente attribuita ad altro docente;

3. adito con ricorso ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Pescara, con decreto emesso il 14/9/2010 inaudita altera parte, aveva disposto la sospensione del provvedimento di attribuzione della cattedra ad altro docente, sicchè la Q. era stata convocata dal Preside del Liceo Classico (OMISSIS) per sottoscrivere il contratto ed aveva accettato l’incarico;

4. nelle more del procedimento cautelare alla ricorrente era stata proposta anche una cattedra per l’insegnamento di sostegno presso l’Istituto Tecnico Commerciale (OMISSIS) ed aveva accettato, inizialmente senza condizioni, inviando, poi, una comunicazione con la quale aveva formulato una riserva, in ragione dell’iniziativa giudiziaria richiamata nel punto che precede;

5. dopo un periodo di malattia, con missiva del 16 settembre 2010, la Q. aveva dichiarato di rinunciare all’incarico perchè nel frattempo le era stata conferita la supplenza di 12 ore presso il liceo classico (OMISSIS);

6. era, però, accaduto che il Tribunale con ordinanza del 30 settembre aveva revocato il decreto e rigettato il ricorso, sicchè la Q. aveva sollecitato il Centro Servizi a reintegrarla nell’insegnamento presso l’ITCS (OMISSIS), ma la richiesta era stata respinta e con il provvedimento oggetto di causa era stata dichiarata la decadenza dalla possibilità di conseguire supplenze nell’anno scolastico 2010/2011, motivata dalla mancata assunzione del servizio dopo l’accettazione della proposta;

7. così riassunti i termini della vicenda, ha osservato la Corte territoriale che ai sensi del D.M. 13 giugno 2007, art. 8 il docente, una volta accettata la supplenza, ha l’obbligo di prendere immediato servizio presso la scuola di destinazione, allo scopo di consentire il rapido svolgimento delle procedure di copertura dei posti ed il regolare avvio dell’anno scolastico;

8. ha aggiunto che non è possibile apporre riserve all’accettazione nè subordinare quest’ultima al verificarsi di condizioni, perchè ciò inciderebbe sulla funzionalità del servizio e sulla continuità didattica;

9. infine il giudice di appello ha evidenziato che nella specie non erano ravvisabili aspettative di sorta da tutelare, atteso che il provvedimento di sospensione era stato emesso nell’ambito della cognizione sommaria di un procedimento di urgenza ed in assenza di contraddittorio con la controparte;

10. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Q.S. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria depositata oltre il termine fissato dall’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ai quali ha resistito il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca mentre sono rimasti intimati M.S., l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ed il Centro Servizi Amministrativi Ambito territoriale per la Provincia (OMISSIS);

11. il Procuratore Generale in data 8 novembre 2017 ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.M. 13 giugno 2007, n. 137, art. 3, commi 4 e 5, recante adozione del “regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4” e rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, le norme regolamentari prevedono espressamente sia l’accettazione con riserva che la rinuncia;

2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) D.M. sopra citato perchè la disposizione, nella parte in cui commina la decadenza per mancata assunzione del servizio, deve essere letta in correlazione con il disposto dell’art. 3 e, quindi, non può spiegare effetti nei casi in cui l’accettazione sia stata sottoposta a riserva;

3. con il terzo motivo la ricorrente si duole, ex art. 360 c.p.c., n. 5, dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto delle oggettive circostanze che le avevano impedito di assumere servizio presso l’ITC (OMISSIS);

3.1. evidenzia al riguardo che, a fronte delle contestazioni relative all’assegnazione della cattedra di latino e greco, il Centro Servizi Amministrativi avrebbe dovuto sospendere anche la nomina sull’insegnamento di sostegno e comunque avrebbe dovuto considerare che la mancata presa di servizio non era ingiustificata, avendo la docente rappresentato le ragioni che l’avevano indotta ad accettare la proposta formulata a seguito del provvedimento giudiziale;

4. infine la quarta critica denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 700 e 669 quaterdecies c.p.c. anche in relazione all’art. 24 cost. perchè il decreto emesso inaudita altera parte aveva fatto sorgere una legittima aspettativa e, comunque, giustificava l’accettazione con riserva dell’incarico;

5. i motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione logico giuridica possono essere trattati congiuntamente, sono infondati;

5.1. la Corte territoriale, infatti, nell’escludere che l’accettazione possa essere sottoposta a riserve, ha fornito un’interpretazione delle disposizioni regolamentari che qui rilevano rispettosa del dato letterale e della ratio che ispira l’intera normativa;

5.2. il D.M. 13 giugno 2007, n. 131, art. 3 dopo avere previsto che le operazioni di conferimento delle supplenze devono essere condotte in modo da “garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni”, al comma 4 stabilisce che “Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d’orario secondo le disposizioni di cui al successivo art. 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.” ed al comma 5 aggiunge che “durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino ai termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.”;

5.3. l’art. 8 stesso D.M. prevede, poi, che l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento le conseguenze di seguito elencate: “1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; 2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento; 3, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento”;

5.4. lo stesso art. 8, commi 2 e 3 individuano le ipotesi nelle quali è consentito al docente di risolvere anticipatamente il rapporto per accettare altra supplenza ed il comma 4 aggiunge che “le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.”;

5.5. la normativa regolamentare, proprio perchè finalizzata a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti, non ammette che l’accettazione della supplenza possa essere subordinata a condizioni o a riserve ed in tal senso deve essere interpretato l’art. 3, comma 4 nella parte in cui richiama “l’accettazione in forma scritta e priva di riserve” e dalla stessa fa derivare la definitività delle operazioni di conferimento;

5.6. non è condivisibile la tesi della ricorrente, secondo la quale la disposizione in esame legittimerebbe la riserva, perchè quest’ultima risulta essere logicamente incompatibile con un sistema nel quale sono tutti predeterminati dalla fonte regolamentare i casi in cui è consentito al docente di rinunciare o di non accettare l’incarico senza subire conseguenze pregiudizievoli, casi che pacificamente non ricorrono nella fattispecie;

5.7. ritiene inoltre il Collegio che anche l’art. 8, comma 4 neppure invocato dalla ricorrente, debba essere interpretato alla luce di quanto sopra si è detto sulla giuridica impossibilità di condizionare l’accettazione, sicchè “i giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione” vanno ravvisati solo in presenza di circostanze oggettive che prescindono dalla volontà del docente, perchè altrimenti si finirebbe per introdurre per altra via la possibilità di un’accettazione condizionata e ne risulterebbe compromessa l’intera funzionalità del sistema;

5.8. la Q. ha autonomamente scelto di rinunciare alla supplenza conferita dall’ITCS (OMISSIS) confidando nel buon esito di altra iniziativa giudiziaria sebbene, come osservato dalla Corte territoriale, il provvedimento cautelare emesso in fase sommaria ed inaudita altera parte non fosse idoneo a far sorgere alcuna legittima aspettativa, in quanto la sua efficacia risulta per legge temporalmente limitata al breve arco temporale compreso fra l’adozione del decreto e l’udienza prevista dall’art. 669 sexies c.p.c.;

5.9. la giuridica impossibilità per il supplente di condizionare l’accettazione o la rinuncia, come si è già detto finalizzata a tutelare interessi di carattere generale, quali sono quelli connessi al pronto e regolare avvio dell’anno scolastico, non può essere ritenuta lesiva del diritto di difesa del docente che sia stato illegittimamente estromesso dal conferimento di altro incarico, perchè resta impregiudicata la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e di ottenere, in caso di fondatezza dell’azione, il risarcimento del danno ed il riconoscimento a fini giuridici dell’incarico illegittimamente non attribuito;

6. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra indicati, sicchè il ricorso deve essere rigettato;

6.1. la peculiarità della vicenda e la novità della questione giuridica in rilievo giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

6.2. deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA