Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6050 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1334-2005 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI

ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORTINI

GUERRINO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.O. (OMISSIS), Q.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO

46, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CUCCHIERI ALBERTO con delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 757/2003 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 14/10/2003; depositata il 15/11/2003; R.G.N. 812/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato MARGARETI AMITRANO (per delega Avvocato ORTINI

GUERRINO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.O. e Q.L. hanno convenuto davanti al Tribunale di Ancona P.A., titolare dell’omonima impresa di costruzioni, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni d’acqua nella loro abitazione e nel loro garage, provocate dalla cattiva esecuzione dei lavori di costruzione di una strada, affidati al P..

Il convenuto ha resistito alla domanda.

Esperita l’istruttoria, anche tramite CTU, con sentenza n. 821/2001 il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento di L. 30.000.000 oltre interessi a decorrere dalla data del fatto (28.3.1988), in risarcimento dei danni.

Proposto appello dal P., a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 8 ottobre-15 novembre 2003 n. 757 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il P. ad eseguire direttamente i lavori di riparazione della strada necessari ad eliminare la causa dei danni, come indicati dal CTU, e ha ridotto a L. 15.000.000 (Euro 7.746.85) la somma dovuta in risarcimento per equivalente; oltre agli interessi e al rimborso del 50% delle spese del grado.

Con atto notificato il 31.12.2004 il P. propone undici motivi di ricorso per cassazione.

Resistono gli intimati con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 61 cod. proc. civ., artt. 13 e 16 disp. att. cod. proc. civ., in relazione al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 51 e artt. 2229 e 2231 cod. civ., ed in subordine omessa motivazione in ordine alla scelta di affidare ad un geometra l’incarico di svolgere consulenza tecnica su materia di competenza degli iscritti all’albo degli ingegneri, il ricorrente lamenta che il CTU incaricato delle indagini dal Tribunale – alle cui conclusioni si sono attenute entrambe le sentenze di merito – abbia effettuato accertamenti in materia esulante dalle proprie competenze professionali.

Assume che il R.D. n. 274 del 1922, art. 16, che regola l’esercizio della professione, non prevede che il geometra abbia competenza in materia di strade, opere idrauliche e lottizzazioni, e che il giudice di primo grado avrebbe dovuto quanto meno motivare la sua scelta, che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto incensurabile.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente deduce, nella sostanza, la nullità dell’atto di nomina del CTU, nullità che – non essendo rilevabile di ufficio – deve essere sollevata dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto asseritamente nullo od alla conoscenza di esso (art. 157 c.p.c., comma 2).

Anche per elementari esigenze di economia e di lealtà processuale, il ricorrente avrebbe dovuto avanzare le sue obiezioni immediatamente dopo la nomina del CTU e prima dell’inizio delle operazioni peritali.

Non all’esito delle stesse, dopo avere constatato che le indagini esperite non concludevano in senso conforme alle sue aspettative.

In ogni caso, le norme attinenti alla scelta del CTU non hanno carattere cogente. La scelta è riservata al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, anche per quanto concerne la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste.

Ne consegue che la decisione di affidare l’incarico a consulente iscritto in altro albo professionale, o non iscritto ad alcun albo, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione (Cass. civ. 12 aprile 2001 n. 5473; Cass. civ. 16 ottobre 1995 n. 10801).

2.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, poichè la Corte di appello non avrebbe qualificato la domanda, nè indicato le norme di legge applicabili, nè avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 913 cod. civ. e dei principi in tema di onere della prova.

2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

La qualificazione della domanda come azione di risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale si deduce inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza impugnata, alla luce dei fatti e delle questioni prospettate e dibattute fra le parti.

Nè il ricorrente ha dedotto e dimostrato di avere tempestivamente sollecitato, nelle sedi di merito, qualificazioni diverse o alternative, idonee ad incidere sulla decisione, sulle quali la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato.

3.- Il secondo, quarto, quinto, sesto, nono e decimo motivo possono essere esaminati congiuntamente, perchè tutti attengono all’asserita, mancata considerazione del preesistente stato dell’immobile, nel valutare la sussistenza del nesso causale fra le opere eseguite e i danni lamentati dall’attore.

Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 115 e 61 cod. proc. civ., poichè la Corte di appello avrebbe utilizzato la CTU come mezzo di prova, traendo solo dalle indagini peritali la dimostrazione che il danno lamentato dalle controparti era stato provocato dall’esecuzione della strada e non era invece preesistente ai lavori (secondo motivo); omessa od insufficiente motivazione in replica alle sue osservazioni tecniche, circa il fatto che la casa danneggiata si trova a valle della strada, su terreno in forte pendenza, in condizioni fatiscenti e priva di ogni opera di impermeabilizzazione; sicchè è da ritenere che le infiltrazioni d’acqua fossero preesistenti ai lavori (quarto motivo); omessa od insufficiente motivazione sulle risultanze della perizia di parte e sulla mancata ammissione delle prove testimoniali da lui dedotte a dimostrazione delle preesistenti condizioni dell’immobile (quinto motivo).

Censura infine la quantificazione dei danni (nono motivo), che non sarebbero stati dimostrati nel loro preciso ammontare, e lamenta la mancata applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e il difetto di motivazione sul punto, sempre per la mancata considerazione della preesistente situazione, quale concausa dei danni (decimo motivo).

3.1.- I motivi sono manifestamente infondati, quando non inammissibili per la mancata indicazione delle norme di legge asseritamente violate, come prescritto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, e degli specifici vizi logici, contraddizioni ed omissioni, in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata.

Correttamente la Corte di appello ha tratto argomento per la sua decisione dalla CTU, che può costituire fonte oggettiva di prova, quando sia strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con l’ausilio di determinate cognizioni tecniche (fra le altre, Cass. civ. Sez. 3^, 20 gennaio 2006 n. 1120; Cass. civ. Sez. Lav. 21 aprile 2005 n. 8297), come è da dire del caso in esame, ove si trattava di accertare le caratteristiche costruttive di una strada ed il nesso causale fra le stesse e le infiltrazioni d’acqua in danno dell’immobile degli attori.

L’eventuale addebitabilità dei danni, in tutto o in parte, alla preesistente condizione dei luoghi e dell’immobile doveva costituire oggetto di apposita eccezione e di prova da parte del convenuto, che il ricorrente stesso riferisce di avere dedotto ed illustrato solo in sede di appello, quindi tardivamente.

Tutti i motivi si risolvono, in realtà, nella contestazione degli accertamenti in fatto e della valutazione delle prove ad opera del giudice di merito, che non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità, ove risultino correttamente motivati.

La sentenza impugnata appare ampiamente e dettagliatamente motivata, tramite il richiamo degli specifici accertamenti di carattere tecnico, idonei a giustificare la decisione.

5.- Il settimo motivo, con cui il ricorrente lamenta che la Corte di appello gli abbia imposto di eseguire lavori di rispristino su di una strada di proprietà altrui, ed in particolare di proprietà comunale, senza disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune interessato, è inammissibile, perchè la censura proposta in questa sede non risulta essere stata sottoposta al giudice di appello.

6.- L’ottavo motivo è inammissibile, risolvendosi in una serie di censure di carattere tecnico circa l’adeguatezza delle opere provvisionali e l’omessa considerazione dei lavori di ripristino già effettuati, che attengono al merito della controversia e non rientrano fra i motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ..

7.- L’undicesimo motivo, con cui il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia confermato la sentenza di primo grado in punto spese, pur avendola in parte riformata, è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente applicato i principi di cui all’art. 91 cod. proc. civ., essendo il ricorrente uscito soccombente da entrambi i gradi di giudizio. La sentenza di appello ha solo parzialmente modificato le modalità con cui il P. è tenuto a provvedere al risarcimento di una parte dei danni, disponendo che procedesse al risarcimento in forma specifica, in luogo del risarcimento per equivalente, confermando su ogni altra parte la sentenza di primo grado.

8.- Il ricorso deve essere rigettato.

9.- Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.600,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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