Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6050 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26068/2013 R.G. proposto da:

Euromedia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Cinquemani e Massimo

Errante, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito

in Roma, via Foligno, 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, n. 130/29/12, depositata il 27 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Euromedia s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 settembre 2012, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2004;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo era stato emanato a seguito del rilevamento dello scostamento del reddito dichiarato rispetto allo studio di settore;

– il giudice di appello ha accolto il gravame erariale evidenziando che il contribuente non aveva addotto – nè in sede di contraddittorio con l’ufficio, nè in sede processuale – elementi di prova idonei a superare le presunzioni fatte valere dall’Amministrazione finanziaria con lo studio di settore applicato;

– il ricorso è affidato a sette motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 596, art. 53, e art. 112 c.p.c., per aver omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio in quanto non articolato secondo motivi specifici;

– il motivo è infondato;

– orbene, nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (così, Cass. 20 dicembre 2018, n. 32954);

– ciò posto, si rileva che la Commissione regionale ha dato atto, nella parte narrativa della decisione, che l’Amministrazione finanziaria, con il gravame interposto, ha, nella sostanza, ribadito la legittimità dell’atto impositivo, richiamando la disciplina in tema di accertamento mediante applicazione degli studi di settore ed evidenziando, tra le altre deduzioni, che “ad oggi controparte non ha fornito la prova contraria limitandosi a delle affermazioni labiali che poco si adattano al caso concreto. Spetta invece al contribuente dimostrare l’inattendibilità degli strumenti utilizzati dall’amministrazione finanziaria anche facendosi a sua volta a prestazioni contrarie…”;

– in applicazione del richiamato principio di diritto deve ritenersi che l’appello dell’Ufficio soddisfi i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non essendo in dubbio che il dissenso manifestato con il gravame abbia investito la decisione di primo grado nella parte in cui abbia ritenuto che gli elementi addotti dalla contribuente fossero idonei a giustificare lo scostamento dai parametri dello studio di settore;

– con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, nella parte in cui Commissione regionale non ha preso in considerazione che l’attività esercitata (attività radiotelevisiva presso il Comune di Canicattì) aveva una diffusione locale particolarmente limitata, operava in mercato particolarmente depresso, con livello di corrispettivi più bassi rispetto a quelli di altre zone del territorio nazionale, non godeva di introiti derivanti dalla pubblicità istituzionale e sopravviveva unicamente grazie al contributo percepito dalla Regione siciliana ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 45, comma 3;

– il motivo è fondato;

– in relazione alle riferite giustificazioni dedotte dalla contribuente espresse nel ricorso introduttivo, richiamate nelle controdeduzioni in appello e riprodotte, per estratto, nel ricorso in esame – la Commissione regionale si è limitata ad affermare che la società contribuente “nè in sede di contraddittorio con l’Ufficio, nelle diverse sedi processuali non addotto elementi di prova a sostegno delle proprie ragioni comunque aventi una consistenza tale da poter “vincere” le presunzioni fatte valere la azione con gli studi di settore” e, dunque, “non ha addotto alcun elemento documentali idonei a sostenere la inattendibilità degli studi di settore di feriti al caso di specie”, giungendo alla conclusione che “la mancata produzione di elementi probatori in sede di contraddittorio da parte della società contribuente valore di con la presente controversia”;

– la totale obliterazione degli elementi offerti dalla contribuente, idonei a condurre ad una diversa decisione in relazione alla loro potenziale efficacia estintiva della pretesa erariale, tale da far venir meno i presupposti per il ricorso all’accertamento mediante l’applicazione dello studio di settore, evidenzia un inaccettabile deficit motivazionale, in relazione alla mancata illustrazione delle ragioni poste a fondamento della ricostruzione del fatto;

– all’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue l’assorbimento del terzo motivo, con cui si censura il medesimo vizio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e del settimo motivo, con cui si fa valere, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c., in relazione al motivo di ricorso introduttivo, riproposto nelle controdeduzioni in appello, vertente sulla legittimità delle sanzioni irrogate;

– con il quarto motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in merito al motivo di ricorso introduttivo, riproposto nelle controdeduzioni in appello, vertente sulla carenza di motivazione dell’atto impositivo;

– con il quinto motivo si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in merito al motivo di ricorso introduttivo, riproposto nelle controdeduzioni in appello, vertente sulla carenza di motivazione dell’atto impositivo per mancata allegazione dell’invito al contraddittorio e del relativo verbale, nonchè del decreto ministeriale che disciplina lo studio di settore applicato;

– con il sesto motivo critica la sentenza impugnata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al motivo di ricorso introduttivo, riproposto nelle controdeduzioni in appello, vertente sulla illegittimità del decreto ministeriale mediante il quale è stato approvato lo studio di settore utilizzato dall’Ufficio ai fini dell’accertamento;

– i tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

– il giudice di appello, pur dando atto nella parte narrativa della decisione della riproposizione, con le controdeduzioni in appello, di tali questioni, ha omesso di pronunciarsi al riguardo, affrontando unicamente i profili attinenti al merito della pretesa erariale;

– così facendo, ha implicitamente disatteso i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento, riproposti in appello, attinenti a vizi di nullità dell’atto, in quanto la sua decisione presuppone l’assenza di vizi di nullità dell’atto, il cui esame è preliminare per motivi di ordine logico-giuridico, e si fonda su una costruzione incompatibile con l’accoglimento dei motivi;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, quarto, quinto e sesto e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata spese, alla composizione con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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