Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 605 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.F., legale rappresentante della Societa’ Ex Giampi Srl

in seguito modificata in Giampi Sas di Lecchi Franco &

C,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di MILANO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 34/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 6.3.06, depositata il 22/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo posta e non risulta depositato l’avviso di ricevimento.

Al riguardo, deve essere ribadito il principio di diritto affermato dalle S. U. di questa Corte, secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 c.p.c., e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente puo’ essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, pero’, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio puo’ domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cass. 10 aprile 2008 n. 9342; Cass. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627).

Nel caso di specie, non avendo il ricorrente depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata e neppure dedotto, a mezzo del difensore delegato, di avere richiesto il duplicato di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, dall’amministrazione postale, manca la prova del tempestivo adempimento dell’onere specificamente posto a carico del ricorrente per dimostrare di avere tempestivamente tentato di rinnovare le notificazioni alle parti non evocate in causa con il ricorso per cassazione, che quindi deve dichiararsi inammissibile.

Non vi e’ ragione di provvedere in ordine alle spese del presente grado, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA