Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6049 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 23/02/2022), n.6049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15819/2018 proposto da:

D.O., elettivamente domiciliato in Roma V. Piemonte 32 presso

lo studio dell’avvocato Spada Giuseppe, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Dipasquale Antonio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2022 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.O., (OMISSIS), ricorre nei confronti del Ministero dell’Interno, che non spiega difese, contro il decreto del 13 aprile 2018 con cui il Tribunale di Catania ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Non occorre procedere al resoconto dei motivi spiegati, profilandosi l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.

RITENUTO CHE:

il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass. Sez. Un., 1 giugno 2021, n. 15177).

Nel caso di specie la procura alle liti stesa in calce al ricorso contiene una generica attestazione di autenticità della firma, non riferibile alla data.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

 

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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