Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6049 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 12/03/2010), n.6049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22549-2005 proposto da:

COSTRUZIONI MECCANICHE F.LLI FUMAGALLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS) in persona del liquidatore Sig. P.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 39, presso lo studio

dell’avvocato CARDILLI RAFFAELE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BONON FERDINANDO, MORO GIANCARLO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FINDER POMPE SPA;

– intimata –

sul ricorso 26083-2005 proposto da:

FINDER POMPE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente, legale

rappresentante, Ing. V.V., elettivamente domiciliata

in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato FIORINI

GIANCARLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

COGLIATI RENATO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI MECCANICHE F.LLI FUMAGALLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 39, presso lo studio

dell’avvocato CARDILLI RAFFAELE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MORO GIANCARLO, BONON FERDINANDO giusta

delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1382/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/7/2004, depositata il 13/08/2004, R.G.N.

573/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato GIANCARLO FIORINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso previa riunione, rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Costruzioni Meccaniche Fumagalli srl conveniva, davanti al tribunale di Padova, la Finder Pompe spa chiedendo, in via principale, che fosse accertato il grave inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattuali assunti, con la conseguente declaratoria di risoluzione del contratto concluso fra le parti, avente ad oggetto la fornitura di una rettificatrice per superfici piane mod. RTHP 1220, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.

In via subordinata, poi, chiedeva fosse accertata la responsabilità precontrattuale della convenuta con il relativo risarcimento del danno.

Si costituiva la Finder Pompe spa contestando il fondamento delle domande proposte.

Il tribunale, con sentenza in data 1.12.2000, rigettava le domande.

Proponevano, appello principale la Costruzioni Meccaniche Fumagalli srl, ed incidentale la Finder Pompe spa.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 13.8.2004, accoglieva parzialmente l’appello principale, revocando la condanna della Costruzioni Meccaniche Fumagalli srl al pagamento della somma di L. 50.000.000, e respingeva l’appello incidentale.

Ha proposto ricorso principale per cassazione, affidato a tre motivi, la Costruzioni Meccaniche Fumagalli srl.

Resiste con controricorso la Finder Pompe spa che ha anche proposto ricorso incidentale, illustrato da memoria, affidato ad un motivo; al quale resiste con controricorso la ricorrente principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi – principale ed incidentale – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1218 c.c..

I motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi proposte, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

Va a tal fine rilevato che, sostanzialmente, con tali motivi, la ricorrente principale, piuttosto che contestare vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto, tende surrettiziamente ad ottenere un riesame del merito della vicenda, con una nuova valutazione degli elementi probatori, che spetta al giudice del merito, e che non è consentita in sede di legittimità a fronte di una corretta e congrua motivazione, come nella specie.

In particolare, la Corte di merito ha ritenuto – sulla base delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali – che sia stata proprio l’odierna ricorrente principale, inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Finder Pompe spa, per la mancata consegna della rettificatrice oggetto del contratto concluso fra le parti.

Nè alcun rilievo al riguardo può essere attribuito all’errore materiale di date contenuto nella sentenza impugnata, che non incide, in alcun modo, sull’esistenza e gravità dell’inadempimento, come accertato dalla Corte di merito.

Da un lato, infatti, la prova di funzionalità (definita di simulazione) della macchina, come si ricava dalla sentenza impugnata, effettuata nel luglio del 1995, è stata ritenuta irrilevante dalla Corte di merito, posto che l’esperimento “non dimostra che doveva essere necessariamente collegato alle modifiche chieste in giugno, anzichè al progetto originale”.

Dall’altro, la Corte di merito ha ritenuto che le risultanze di causa non supportassero la tesi della società appellante, per la quale sarebbe stata la Finder Pompe a chiedere oralmente delle modifiche alla macchina originariamente ordinata; e ciò per essere l’assunto soltanto allegato, ma non provato, limitandosi le risultanze istruttorie a dimostrare che fra le parti era intercorso un incontro richiesto dalla Finder Pompe spa, ma non che, in tale occasione, la stessa intendesse chiedere una modifica dell’originario progetto.

Anzi, la Corte ha ritenuto che il materiale probatorio deponesse nel senso che era stata la stessa società appellante ad effettuare una nuova proposta; e di ciò ha dato congrua motivazione.

Ha, a tal fine, rilevato che ” Al contrario, dal doc. 5 Fumagalli (lett. Finder 4.8.95) risulta che una nuova proposta sarebbe stata effettuata proprio dalla stessa Fumagalli”; precisando che “Non decisivi sul punto appaiono allora le deposizioni dei testi F. e F.M., del resto quanto mai lacunose, soprattutto se raffrontate agli scritti di entrambe le parti, da nessuno dei quali si evidenzia una richiesta di modifica da parte dell’acquirente”.

Ed ha aggiunto: “In particolare, il fax 4.8.95, con cui la Finder chiede un attimo di ripensamento prima di decidere sulla nuova proposta della Fumagalli, non venne affatto contestato dalla società appellante, cosa che sarebbe stata invece ovvia se la modifica fosse già stata accettata dall’acquirente”.

Trattasi di motivazione corretta e congrua, priva di errori logici o giuridici, come tale incensurabile in questa sede.

Al che consegue anche l’irrilevanza del secondo motivo di ricorso che presuppone che l’iniziativa delle modifiche rispetto al contratto originario fosse stata assunta dalla Finder Pompe spa.

Le conclusioni in precedenza raggiunte sul punto tolgono pregio alle censure proposte.

Con il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 111 c.p.c. e omessa motivazione in ordine all’istanza di modifica dell’ordinanza di ammissione delle prove.

Il motivo non è fondato.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui la mancata proposizione del reclamo, ex art. 178 c.p.c., avverso un’ordinanza istruttoria relativa all’ammissione od all’espletamento delle prove, non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio (o allo stesso giudice istruttore in funzione di giudice unico), quando questo sia investito di tutta la causa, ai sensi del successivo art. 189 c.p.c. (o art. 190 bis c.p.c.), sempre che, in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa parte abbia reiterato le richieste istruttorie in precedenza rigettate, od abbia richiesto la revoca di detta ordinanza.

In caso contrario, resta preclusa al collegio (o al giudice unico) la decisione in ordine all’ammissibilità della prova, con l’ulteriore conseguenza che la stessa questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione (v. tra le altre, Cass. 1.8.2007 n. 16993;

Cass. 5.3.1999 n. 1874).

Trattandosi, della denuncia di un vizio procedurale, questa corte è tenuta ad esaminare gli atti di causa necessari ad accertarlo.

Sotto questo profilo, dall’esame degli atti, emerge che la società Costruzioni Meccaniche Fumagalli srl, in sede di precisazione delle conclusioni, nel giudizio di primo grado, avesse chiesto l’ammissione delle prove per testi a suo tempo rigettate nella fase istruttoria dal giudice, che aveva limitato l’ammissione delle prove testimoniali richieste.

Sotto questo profilo, pertanto, la mancata ammissione poteva costituire motivo di censura nel giudizio di appello, da parte della società appellante; ed il giudice avrebbe potuto escutere in appello i testimoni, ritualmente indicati in primo grado ed esclusi dal primo giudice con la riduzione della lista sovrabbondante.

Ma la censura, pur legittimamente proposta, non può condurre al suo accoglimento.

Il giudice di merito, infatti, non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti, qualora ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, la ritenga superflua (Cass. 10.6.2009 n. 1375).

E nella specie, si è verificata proprio tale ipotesi.

Deve, infatti, ritenersi che la Corte di merito non abbia ammesso le istanze istruttorie formulate dalla parte non ravvisandone implicitamente – in considerazione dei risultati probatori raggiunti – la necessità.

Per tale ragione la sentenza, che pure non ha indicato le ragioni della mancata ammissione, non è censurabile in sede di legittimità (v. anche Cass. 22.4.2009 n. 9551).

Ricorso incidentale.

Con unico motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla revoca della condanna della società Fumagalli al risarcimento del danno.

Il motivo non è fondato.

La ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata con riferimento alla mancata liquidazione dei danni, sostenendone l’erroneità, per non avere il giudice di merito provveduto alla loro liquidazione in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Il presupposto necessario per la liquidazione del danno in via equitativa è la prova, anche presuntiva, dell’effettiva sussistenza del danno.

La liquidazione in via equitativa, può, infatti, solo supplire all’impossibilità, od alla notevole difficoltà, di dimostrazione del danno nel suo preciso ammontare, ma non ad una carenza di prova della sussistenza del danno stesso (v. anche Cass. 29.7.2009 n. 17677).

Nella specie, la Corte di merito ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni sul presupposto del mancato assolvimento dell’onere probatorio che alla stessa incombeva.

Ha, infatti, ritenuto di non potere liquidare alcunchè a titolo di danno emergente per la mancata prova in ordine al prezzo pagato per l’acquisto di una nuova macchina rettificatrice, nè alcunchè a titolo di spese pubblicitarie, e per quelle che possono essere definite conseguenze dirette dell’inadempimento della controparte quali l’impossibilità di tenere fede agli impegni assunti con propri clienti e la perdita dei benefici della legge Sabatini -, implicitamente ritenendo non sussistere i presupposti per una liquidazione dei danni in via equitativa.

La motivazione adottata al riguardo è corretta e puntuale, come tale condivisibile.

Da ultimo, il rilievo in ordine al supposto “errore aritmetico materiale di cui alla nota spese depositata in primo grado” è inammissibile in questa sede, dovendo, eventualmente, formare oggetto, o di correzione di errore materiale o di ricorso per revocazione, e non di ricorso per cassazione.

La ricorrente incidentale evidenzia, infatti, un supposto errore percettivo (il mancato rinvenimento della nota spese nel fascicolo di parte) e non valutativo (v. anche Cass. 5.11.2003 n. 1646).

Conclusivamente, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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