Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6049 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7739/2016 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRENTA

2-A, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA MARIA STOPPANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO ANTONIOLI;

– ricorrente –

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso SALVATORE PENZA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 271/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue:

M.F. ha presentato ricorso avverso sentenza del 26 febbraio – 4 marzo 2015 della Corte d’appello di Brescia, che ha rigettato il suo appello avverso una sentenza del Tribunale di Cremona che solo parzialmente aveva accolto la sua domanda, proposta nei confronti di C.G., di risarcimento dei danni che gli erano derivati dallo scoppio di un ordigno bellico. Si difende con controricorso C.G..

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..

Il ricorso non ha consistenza, e ciò può ben essere evidenziato con la motivazione semplificata. Infatti, tutti i motivi in cui è articolato, pur risultando variamente schermati a partire dalle rispettive rubriche, patiscono una sostanza di critica direttamente fattuale, in quanto sono finalizzati a proporre al giudice di legittimità l’adesione alla valutazione alternativa ivi illustrata degli esiti probatori, in particolare per quel che concerne il quantum dei danni, così perseguendo, con un’impugnazione pertanto non conforme ai limiti della cognizione di questo giudice, un terzo grado di merito.

Il ricorso pertanto non può che essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione al controricorrente alle spese processuali del grado, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4200, di cui Euro 200 per gli esborsi, oltre al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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