Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6049 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 04/03/2021), n.6049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20483-2018 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BEVAGNA, 46,

presso lo studio dell’avvocato CARDINALI ANDREA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MINGARELLI STEFANO e MUZI FEDERICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dal cittadino straniero O.E. avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale di Firenze in data 18/01/2017 e notificato il 6/07/2017.

Il Tribunale ha rilevato che il ricorso, depositato in data 4/09/2017, è stato proposto oltre il termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento amministrativo, tenuto conto che nel caso di specie non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, come disposto dal medesimo art. 35-bis, comma 14. Precisamente, l’art. 35-bis, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito con modificazioni nella 1. 13 aprile 2017, n. 46) si applica, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al citato D.L., art. 21, comma 1, alle cause ed ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero a partire dal 17/08/2017, a nulla rilevando che il provvedimento della C.T. sia stato notificato in data anteriore.

In secondo luogo, il giudice del merito ha respinto la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla parte ai sensi dell’art. 153 c.p.c., poichè il mancato deposito del ricorso è stato determinato da un errore commesso dal difensore nell’esecuzione della procedura di deposito telematico, avendo lo stesso depositato solamente gli allegati e non l’atto principale di ricorso, pervenuto in cancelleria solamente all’esito di una nuova procedura di deposito eseguita il 4/09/2017.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1 posto che il giudice del merito ha ritenuto erroneamente che nel caso di specie non operasse la sospensione feriale dei termini dall’1 al 31 agosto 2017 ed ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Al contrario, tale sospensione, ai sensi dell’art. 21 cit., deve trovare applicazione a tutti i provvedimenti di diniego della C.T. notificati anteriormente al 17/08/2017, pena una grave lesione del principio processuale del tempus regit actum e del diritto di difesa del ricorrente.

Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di omessa pronuncia poichè il Tribunale, avendo erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso, è venuto meno al dovere di pronunciarsi sulle istanze di tutela legittimamente avanzate dal ricorrente dal momento che, attesa la vicenda personale narrata e la situazione di estrema violenza che caratterizza il Ghana, sussistono i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o, quantomeno, della protezione umanitaria

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per illogicità manifesta ed incoerenza della motivazione e per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, considerato che il Tribunale ha respinto l’istanza di rimessione in termini senza tener conto di quanto dedotto dalla difesa, la quale ha reso noto che il ritardo del deposito del ricorso è stato determinato da un errore in sede di PCT e, solamente il 7/08/2017, ovvero una volta decorsi i 30 giorni per impugnare il provvedimento amministrativo, ha ricevuto la PEC attestante l’esito del controllo manuale da parte del cancelliere.

Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Risulta principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali, introdotta con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni territoriali emesse o notificate anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data (Cass., Se.VI-I, n. 22304 del 2019). Ne consegue che il computo del termine perentorio per l’impugnazione deve essere temporalmente ancorato al regime giuridico vigente alla data di inizio di decorrenza dello stesso. Nel caso di specie il provvedimento amministrativo è stato notificato in data 6/07/2017, dunque, precedentemente al termine previsto per l’entrata in vigore della nuova disciplina normativa processuale (17/08/2017), quando era incontestabilmente applicabile la sospensione dei termini feriali dall’1 al 31 agosto 2017. Pertanto il ricorso deve ritenersi depositato tempestivamente.

Ciò determina l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento degli altri, nonchè la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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