Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6048 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6800/2016 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOVENIO

BUCCHI, 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CANNIZZARO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE AUSL (OMISSIS) UMBRIA, in persona del

legale rappresentante, C.F., C.C.,

CA.NA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE MASSINI 69,

presso lo studio dell’avvocato MARCO DE ANGELIS, rappresentati e

difesi dall’avvocato MICHELE GAMBULI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 331/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue:

V.A. ha presentato ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 331/2015 della Corte d’appello di Roma; con controricorso unico si sono difesi tutti gli intimati, ovvero Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS) Umbria, C.C., C.F. e Ca.Na.Gi., eccependone l’inammissibilità in quanto tardivo.

Il difensore del ricorrente in data 3 febbraio 2017 ha depositato rinuncia al ricorso, ma dalla procura speciale posta in calce al ricorso stesso non emerge che gli sia stato conferito il potere specifico di rinunciarvi, per cui la suddetta rinuncia deve considerarsi tamquam non esset.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..

Pienamente fondata è l’eccezione di inammissibilità per tardività avanzata nel controricorso, cui si rimanda in considerazione della natura semplificata della presente motivazione; meramente ad abundantiam, si osserva che, qualora il ricorso non fosse stato inammissibile per tardività, lo sarebbe stato comunque per il suo contenuto, essendo entrambi i motivi, nella loro effettiva sostanza, di natura fattuale.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione al controricorrente alle spese processuali del grado, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4200, di cui Euro 200 per gli esborsi, oltre al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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