Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6048 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6460/2013 R.G. proposto da:

V&G Restaurant s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Oreste e Guglielmo

Cantillo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in

Roma, lungotevere del Mellini, 17;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. dist. di Salerno, n. 7/9/12, depositata il 19 gennaio

2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la V&G Restaurant s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 19 gennaio 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione resa per l’anno 2005, recuperato le imposte non versate, con applicazione di interessi, e irrogato le relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo era stata contestata l’omessa contabilizzazione di ricavi e che la Commissione provinciale aveva rideterminato la pretesa erariale nella misura accertata dall’Ufficio ridotta del 40%;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame della contribuente evidenziando che le irregolarità contabili rilevate, valutate unitamente allo scostamento – sia pure di modesta entità – dallo studio di settore, imponevano la conferma della decisione di primo grado;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, l’omessa pronuncia della sentenza impugnata in ordine al primo motivo di appello vertente sulla illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), in assenza dei relativi requisiti;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale ha affermato che “lo scostamento dei ricavi tra quanto dichiarato e quanto determinato dall’ufficio con l’applicazione degli studi di settore trova, in parte, legittimazione dalle inesattezze riscontrate dall’analisi della documentazione prodotta dalla società su richiesta dell’ufficio”;

– evidenzia, in particolare, che il dato relativo alle rimanenze iniziali e finali dell’anno 2005 manca dell’indicazione delle quantità delle merci magazzino e, quanto a quello relativo alla merce “pasta” presenta un’evidente errore di valutazione e che le fatture relative alle somministrazioni di alimenti e bevande, alla luce del listino prezzi di dell’anno, si riferiscono, nella maggioranza dei casi, a “menù a prezzo fisso”;

– ha, dunque, ritenuto che tali circostanze, valutate unitariamente tra loro, nonchè con il dato relativo allo scostamento dagli studi di settore, consentissero la rettifica della dichiarazione operata dall’Ufficio;

– può, pertanto, osservarsi che, in tal modo, si è pronunciato sul motivo di appello proposto dalla contribuente relativo alla insussistenza dei presupposti per la rettifica, sia pure in modo non espresso, sviluppando un ragionamento incompatibile con il suo accoglimento;

– con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulla asserita inattendibilità del dato relativo alla merce “pasta” e sulla rilevanza delle fatture emesse per menù a prezzo fisso;

– osserva, sul punto, che, diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio e condiviso dalla Commissione tributaria, l’esame delle rimanenze inziali della merce “pasta” e degli acquisti di tale merce nell’anno, detratta la merce consumata nel periodo, forniva un dato positivo e non già negativo e che i clienti nei cui confronti veniva emessa fattura erano soliti richiedere menù a prezzo fisso;

– il motivo è inammissibile, in quanto, in ordine al primo aspetto, il motivo si risolve nella censura della valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di appello, nella parte in cui quest’ultimo non ha ritenuto attendibile la giustificazione offerta dal contribuente in ordine alla destinazione delle materie prime utilizzate nel periodo;

– una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– quanto al secondo aspetto, la cesura non investe un fatto, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ma la mancata esplicitazione delle ragioni per cui la Commissione regionale ha ritenuto infondata la tesi della parte (cfr. Cass., ord., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802);

– con il terzo motivo di ricorso la ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con cui aveva contestato la ricostruzione dei ricavi contenuta nell’atto impositivo;

– il motivo è infondato, poichè la Commissione regionale, nel ritenere corretta la rideterminazione dei ricavi operata dal giudice di primo grado, pari all’importo accertato dall’Ufficio ridotto, in ragione del tipo di attività esercitata dalla contribuente, del 4.0%, si è, sia pure in via implicita pronunciata sul punto, considerando non fondata la doglianza;

– con l’ultimo motivo di quest’ultima critica la decisione di appello per violazione o falsa applicazione degli artt. 114 c.p.c. e 118, disp. att. c.p.c., nonchè per omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver fatto indebitamente ricorso ad una valutazione equitativo nella ricostruzione dei ricavi e non argomentato in ordine a tale aspetto;

– il motivo è, quanto alla prospettata violazione di legge, inammissibile, atteso che il giudice di appello, lungi dal far ricorso ad un giudizio di tipo equitativo, ha espresso una valutazione di natura prudenziale, nell’esercizio espressione dei poteri estimativi propri del giudice tributario immune da vizi di carenza o inadeguatezza della motivazione;

– quanto alla censura motivazionale, è infondato, in quanto il riferimento al tipo di attività esercitato, nonchè allo scostamento di modesta entità dallo studio di settore, consentono l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito e consente di apprezzarne l’assenza di vizi sotto il profilo dell’adeguatezza e della coerenza logico-formale;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dell’intero giudizio, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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