Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6047 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 23/02/2022), n.6047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. r.g. 456-2021 proposto da:

I.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberto Ricciardi,

presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla

via Atellana n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza, n. cronol. 551/2020, della CORTE DI APPELLO DI

CAGLIARI, depositata in data 04/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CAMPESE EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 24 settembre/4 novembre 2020, la Corte di Appello di Cagliari respinse il gravame proposto da I.A. contro la decisione resa dal tribunale di quella stessa città reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

1.1. In particolare, quella corte ritenne: i) i fatti narrati dal richiedente, già ritenuti scarsamente attendibili dal tribunale, comunque, inidonei a giustificare le sue richieste di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); ii) insussistenti, nel Ghana, Paese di origine del ricorrente, le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’appena menzionato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

irrilevante un analogo accertamento in relazione alla Libia, Paese da cui l’appellante era giunto in Italia, perché proprio quest’ultimo aveva riferito di non aver ivi alcun legame o radicamento sociale o affettivo, tanto da non voler ritornarvi; iv) parimenti insussistenti fatti o accadimenti giustificativi della invocato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Avverso questa sentenza l’ I. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, e, in subordine umanitaria, non avendo la corte di appello di Cagliari, pure a fronte delle allegazioni dell’appellante, considerato la condizione di grave precarietà economica e disagio esistenziale che il ricorrente sarebbe costretto a vivere sia in Ghana che in Libia”;

II) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, e, comunque, vizio di motivazione in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria”.

2. Esse si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

2.1. Lo sono, innanzitutto, in relazione al vizio motivazionale dedotto con il primo motivo, perché fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 4 novembre 2020) atteso che tale mezzo di impugnazione riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualrnente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 13696 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Nella specie, peraltro, nemmeno risultano puntualmente osservati gli oneri di allegazione sanciti, per tale tipologia di censura, da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

2.2. Deve rilevarsi, poi, che la corte cagliaritana: i) ha ritenuto che, anche ove credibili, le ragioni (totalmente estranee al fondato timore di subire persecuzioni per motivi di razza, religione, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica) dedotte dallo stesso appellante per giustificare il suo aver lasciato prima il Ghana (suo Paese di origine) e, successivamente, la Libia, da cui era giunto in Italia, esulavano da quelle legittimanti il riconoscimento, oltre che dello status di rifugiato, anche della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). L’ I. assume di aver lasciato la Libia perché costretto a farlo del proprietario dell’appartamento in cui viveva. Questa corte, però, ha già puntualizzato che le liti tra privati non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e)), né tra i casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g)), atteso che i cd. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi Cass. n. 23281 del 2020); i:) ha considerato irrilevante l’accertamento della concreta situazione socio politica esistente in Libia, Paese di provenienza (cioè di transito), ma non di origine, dell’ I., perché proprio quest’ultimo aveva riferito di non aver ivi alcun legame o radicamento sociale o affettivo, tanto da non voler ritornarvi. Ed una siffatta conclusione si rivela coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il Paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese” (cfr. Cass. n. 31676 del 2018, nonché, in senso sostanzialmente conforme, ex aliis, Cass. n. 2861 del 2018; Cass. n. 29865 del 2018; Cass. n. 10835 del 2020; Cass. n. 24193 del 2020). Contestualmente, richiamando, “poiché ancora attuali, le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado in merito alla situazione socio politica” del Ghana (“che neppure sono state oggetto di censura”), Paese di origine dell’odierno ricorrente, ha giudicato insussistente ivi una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Anche questo modus operandi è conforme all’indirizzo di questa Corte secondo cui “in materia di protezione internazionale, il giudice di merito, tenuto ad acquisire informazioni sulla situazione esistente nel Paese di origine, deve indicare, in motivazione, l’autorità (o l’ente) dalla quale provengono le fonti consultate ed anche la data (o l’anno) della loro pubblicazione, in modo tale da consentire alle parti di verificare il rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ma in grado di appello può adempiere a tale obbligo sia attraverso una disamina autonoma delle C.O.I. sia mediante il richiamo per relationem alla decisione del giudice di prime cure” (cfr. Cass. n. 2466 del 2021); quanto alla invocata protezione umanitaria (da scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione tempo,- cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), premessa l’irrilevanza, per quanto già esposto, della situazione socio politica relativa alla Libia, ha evidenziato l’assenza di stati patologici di rilievo o di peculiari situazioni soggettive attestanti condizioni di vulnerabilità del richiedente protezione. La corrispondente censura dell’ I., di cui al suo secondo motivo di ricorso, si risolve, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre – affatto inammissibilmente in questa sede (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022) – una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie. Nessun decisivo rilievo assume, infine, da sola, l’eventuale integrazione socio-lavorativa raggiunta dal richiedente, posto che vige nella materia de qua il principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (cfr., nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 24413 del 2021, secondo cui “… occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano”; Cass., SU, n. 24959 del 2019. Cfr. anche Cass. n. 24104 del 2021, secondo cui “…lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese, da solo, non costituisce una ragione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, per più ragioni: ilperché la legge non stabilisce alcun automatismo tra lo svolgimento in Italia di attività lavorativa e la sussistenza di una condizione di “vulnerabilità”; ii) perché il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura temporanea, mentre lo svolgimento di attività lavorativa, in particolare a tempo indeterminato, legittimerebbe un permesso di soggiorno sine die; iii) perché la “vulnerabilità” richiesta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 17832 del 3.7.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 17287 del 27.6.2019). Lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, per contro, può essere solo uno dei fattori indizianti che, valutati unitamente a tutte le altre circostanze del caso concreto, può dimostrare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente asilo…”). A tanto deve solo aggiungersi che, come condivisibilmente affermato da Cass. n. 24904 del 2020, “in tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perché non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi dcoltà economiche e sociali”. Inoltre, la situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Dott. Cass. n. 17787 del 2021, in motivazione).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “,penerà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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