Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6047 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25398-2005 proposto da:

SORGENTE COSTRUZIONI SNC (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico Sig. M.A. elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SEBINO 29, presso lo studio dell’avvocato

VARLARO SINISI ARRIGO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARUCCI

ROSARIO, BALDI MATTEO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI di SIENA SPA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore C.V. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell’avvocato

ANZALDI ANTONINA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LUCA

RAFFAELE con delega in calce al ricorso;

– controricorrente –

contro

A.G., V.M., TURISMAREMMA DI MANNUCCI &

ANDREUCCI & C SNC, FIN CENTRO ITALIA SRL, AZD AGRICOLA ALTESINO

SRL,

DAM DIFFUSIONE ALTESINO MONTALCINO SRL, FRETTE SPA, GUADAGNOLI

MARCELLO SRL, FEM SRL, V.V., BNL SPA; GIULIO STRACCALI

SRL, T.L., SCHONHUBER FRANCHI SRL, MENU’ SRL, CASSA

RISP FIRENZE SPA, BANCA ETRURIA LAZIO, BANCA MPS FILIALE (OMISSIS),

BANCA MPS FILIALE (OMISSIS);

– intimati –

e contro

INPS, in persona del legale rappresentante S.G.P.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso gli

uffici dell’AVVOCATURA CENTRALE INPS, rappresentato e difeso dagli

avvocati SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA con

procura speciale del Notaio Avv. ERANCO LUPO in Roma il 19 dicembre

2005, Rep. N. 77396;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1121/2004 del TRIBUNALE di GROSSETO, emessa il

29/11/2004; depositata il 14/12/2004; R.G.N. 1235/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato ANTONINA ANZALDI (per delega Avvocato RAFFAELE DE

LUCA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso – per la inammissibilità per

tardività, in subordine il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 12 maggio 1990 V.M. e A.G. hanno proposto opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., chiedendo la sospensione delle procedure esecutive immobiliari riunite iscritte al n. (OMISSIS) RGEI del tribunale di Grosseto, promosse nei loro confronti e delle quali hanno chiesto fosse dichiarata la nullità.

Hanno riferito gli opponenti che il giudice dell’esecuzione aveva loro proibito di prendere visione degli atti relativi alle procedure suddette e essi concludenti non erano stati posti in grado di conoscere la identità del soggetto aggiudicatario degli immobili pignorati e di fare valere, nei loro confronti, eventuali collusioni.

Hanno ancora riferito i ricorrenti: che in data (OMISSIS) essi concludenti avevano proposto istanza di riduzione del pignoramento, a norma dell’art. 496 c.p.c. sulla quale non era intervenuta pronuncia, relativamente alla parte dell’immobile non assoggetta a espropriazione, perchè edificata dopo l’inizio della procedura esecutiva, che il credito azionato nei loro confronti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. era stato ceduto a altro istituto di credito, sicchè a decorrere dal 26 ottobre 1997 tale banca aveva perso la legittimazione a agire in via esecutiva e tuttavia aveva proseguito l’azione quale creditore procedente, che si era proceduto all’incanto in violazione dell’art. 581 c.p.c. con omissione della utilizzazione del sistema della candela vergine.

Altro ricorso è stato depositato il 12 maggio 1999 da La Sorgente Costruzioni s.n.c. proponendo opposizione ex art. 617 c.p.c..

Ha esposto la ricordata società di avere eseguito lavori di ampliamento del complesso immobiliare staggito nelle procedure esecutive indicate nel predente ricorso e di avere proposto intervento nella esecuzione immobiliare (OMISSIS) per il credito di lire due miliardi, con riserva di allegare i titolo, ma che in data (OMISSIS) il compendio immobiliare era stato aggiudicato al prezzo di L. 885 milioni a seguito di gara, a soggetto non identificabile, a causa delle disposizioni date dal presidente del tribunale giudice della esecuzioni con le quale era stato fatto divieto alle parti e ai loro procuratori di prendere visione del verbale di aggiudicazione.

Tale prezzo di aggiudicazione – ha riferito ancora l’opponente – era notevolmente inferiore al valore dell’immobile, valutato in base a perizia di stima tre miliardi di lite, e – in ogni modo – che il pignoramento non poteva avere colpito parti dell’immobile edificate nel corso della procedura esecutiva mentre il giudice dell’esecuzione aveva proceduto oltre con la espropriazione, ponendo in vendita e disponendo la assegnazione di una consistenza maggiore di quella pignorata e di quella sottoposta alla iscrizione ipotecaria eseguita dalla sezione autonoma del Credito Fondiario della Banca del Monte dei Paschi di Siena.

Comunque ha concluso l’opponente, la procedura esecutiva era nulla sia per carenza di legittimazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, creditrice procedente ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 che aveva ceduto il credito azionato e garantito da ipoteca alla National Westminster Bank di (OMISSIS), sia perchè, proposta istanza ex art. 496 c.p.c. il giudice dell’esecuzione aveva disposto il rinvio della procedura perentoriamente per l’ulteriore attività processuale ai sensi dell’art. 630 c.p.c. all’udienza del 19 giugno 1996, per definizione, ma poi aveva svolto l’udienza del 19 gennaio 1996 disponendo una integrazione della perizia di stima all’insaputa della parte ricorrente, impedita di proporre opposizione, sia – infine – perchè l’aggiudicazione non era stata preceduta dalle formalità previste dall’art. 581 c.p.c., comma 1.

Esposto quanto sopra la Sorgente Costruzioni s.n.c. ha proposto al tribunale di Grosseto istanza di sospensione della esecuzione, di revoca dell’ordinanza di assegnazione 7 maggio 1999 e di declaratoria di nullità dell’intera procedura.

Costituitasi in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha resistito alle avverse eccezioni chiedendone il rigetto con condanna degli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Nel corso dell’istruttoria è stata disposta la instaurazione del contraddittorio nei confronti dei creditori procedenti e intervenuti nonchè dell’aggiudicatario dell’immobile e degli assegnatari del ricavato della vendita.

Il contraddittorio, in particolare, si è regolarmente costituito nei confronti della Turismaremma s.n.c.; Finanziaria Centro Italia s.r.l., DAM Diffusione Altesimo Montalcino s.r.l., Frette s.p.a., Guadagnoli Marcello s.r.l., FEM s.r.l., V.V., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Giulio Straccali s.r.l., T. L., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Schonuber s.r.l. Menù s.r.l.; Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.; Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l..

Si è costituita – altresì- in giudizio la Turismaremma s.n.c., aggiudicataria del bene, destinataria del decreto di trasferimento, deducendone la infondatezza delle opposizione e chiedendone il rigetto con condanna degli opponenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Con sentenza 29 novembre – 14 dicembre 2004 il tribunale ha rigettato le opposizioni, compensate le spese di giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata alla Sorgente Costruzioni s.n.c. presso il procuratore del giudizio di appello avv. Donatella Crimì, il 1 luglio 2005 ha proposto ricorso con atto 14 ottobre 2005 e date successive la Sorgente Costruzioni s.n.c. affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto ricorso è inammissibile.

Dispone la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Il successivo art. 3, dello stesso testo normativo, precisa, ancora, per quanto rilevante in questa sede “in materia civile, l’art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12”.

Il ricordato art. 92 dell’ordinamento giudiziario, infine, dispone, al comma 1, sempre limitatamente a quanto rilevante in questa sede, che “durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative … ai procedimenti … di opposizione all’esecuzione”.

Premesso quanto sopra osserva il collegio che la pacifica giurisprudenza di questa Corte interpreta le disposizioni sopra trascritte nel senso che la sospensione feriale dei termini processuali è inapplicabile, tra l’altro:

– nella opposizione all’esecuzione nonchè nella opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5059; Cass. 31 maggio 2006, n. 12997; Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3278; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 luglio 2004, n. 13478, tra le tantissime);

– nella opposizione di terzo all’esecuzione (cfr. Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 16 settembre 2005, n. 18356; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2627).

La stessa giurisprudenza, inoltre – al riguardo – è fermissima nell’interpretare la L. n. 742 del 1969, art. 3 (sopra trascritto) nel senso che. con riguardo alle controversie nelle quali non si applica la sospensione dei termini feriali la sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d’appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio (cfr., ad esempio, Cass. 18 settembre 2009, n. 20127; Cass., sez. un., 8 febbraio 2006 n. 2636; Cass. 18 gennaio 2006, n. 820; Cass. 23 maggio 2005, n. 10874).

Non controverso quanto precede è palese che, facendo applicazione dei i riferiti principi al caso di specie, il proposto ricorso – come anticipato – deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 326 c.p.c..

Infatti:

– la sentenza oggetto di ricorso, resa dal tribunale di Grosseto, è stata resa su opposizioni agli atti esecutivi proposte da V. M. e da A.G., nonchè dalla La Sorgente Costruzioni s.n.c.;

– la sentenza impugnata, pubblicata il 14 dicembre 2004, è stata notificata all’odierna ricorrente per cassazione Sorgente Costruzioni s.n.c. il 1 luglio 2005 (come da ammissione della stessa ricorrente cfr. p. 1 del ricorso, nonchè come risulta dalla copia della sentenza stessa prodotta, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. dalla stessa ricorrente);

– il ricorso per cassazione risulta notificato esclusivamente il 10 ottobre 2005 e, pertanto, ben oltre il termini di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, non trovando, nella specie applicazione la sospensione dei termini feriali di cui alla più volte ricordata L. n. 742 del 1969.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della controricorrente Banca Monte dei Paschi di Siena, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della controricorrente Banca Monte dei Paschi di Siena, liquidate in Euro 200,00 per spese oltre Euro 8.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ sezione civile della Corte di cassazione, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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