Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6047 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.09/03/2017),  n. 6047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3617/2016 proposto da:

D.M.M.A.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BERNARDINO PASANISI;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

DE CATALDIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 375/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue:

La ricorrente D.M.M.A.C. ha presentato ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 17 giugno-22 ottobre 2015, che ha accolto l’appello proposto dalla sua controparte F.G. avverso sentenza del Tribunale di Taranto del 31 luglio 2012 che ne aveva respinto la domanda di condanna della D.M., sua ex coniuge, a restituirgli una somma derivante dal canone locatizio di immobili di proprietà del F. stesso, somma di cui la D.M. disponeva su un conto corrente personale. Si difende con controricorso F.G..

Il ricorso, che può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., si articola in quattro motivi.

Il primo motivo lamenta che il giudice d’appello non abbia dato una ragione giuridica della sua decisione, e ciò in base al passo seguente: “anche a prescindere dall’esatto nomen juris”, in riferimento alla domanda del F.. Questa censura è infondata, giacchè in realtà la corte territoriale ha ritenuto che la domanda restitutoria dovesse essere accolta in quanto risultava pacifico che le somme costituivano canoni derivanti da immobili di proprietà del F. e che non vi era titolo della D.M. per trattenerle, ma al contrario accordi perchè confluissero su un conto corrente cointestato ai coniugi (quando erano tali). E non corrisponde al vero l’asserto che la sentenza del giudice d’appello sia priva di motivazione (per di più la doglianza riguarda soprattutto l’aspetto giuridico di questa, laddove è ben noto che il vizio motivazionale è profililabile esclusivamente in relazione agli accertamenti fattuali, mentre per la motivazione di diritto rileva esclusivamente il suo risultato di applicazione corretta o non corretta della norma coinvolta) nel manifestare il suo iter decisionale che l’ha condotta a riformare la sentenza di primo grado. Il motivo è pertanto infondato.

Il secondo motivo costituisce, a ben guardare, una valutazione alternativa degli elementi fattuali, e la stessa natura, in questa sede inammissibile, è condivisa dal terzo motivo.

Il quarto motivo di per sè è incomprensibile nelle censure che muove, e ciò lo conduce alla inammissibilità; peraltro, se lo si “decifrasse” utilizzando – contro il principio di autosufficienza – la motivazione della sentenza, si osserva meramente ad abundantiam che risulterebbe comunque infondato.

Il ricorso in conclusione deve essere rigettato con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione al controricorrente alle spese processuali del grado, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4200, di cui Euro 200 per gli esborsi, oltre al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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