Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6047 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4603/2013 R.G. proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dagli avv. Vito Branca e

Pietro Paternò Raddusa, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, sito in Roma, via Monte Santo, 25:

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. dist. di Siracusa, n. 23/16/12, depositata il 18

gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– B.S., esercente attività di bar – caffè e vendita di generi di monopolio, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Siracusa, depositata il 18 gennaio 2012, che, in (parziale) accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha rideterminato il reddito dal medesimo dichiarato per l’anno 2004 nell’importo da quest’ultimo accertato, ridotto del 20%;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’Amministrazione aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento con cui aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi, desunti dal quantitativo delle materie prime utilizzate per la produzione dei beni destinati alla rivendita, e l’indebita deduzione di costi, in quanto non inerenti, provvedendo contestualmente al recupero delle imposte non versate;

– il giudice di appello ha (parzialmente) accolto il gravame erariale evidenziando che, in presenza di un accertamento fondato su elementi presuntivi, il contribuente non aveva provato l’inesistenza dei ricavi contestati, potendo quantificarsi solo nella misura del 20% del maggior reddito accertato la percentuale di sfridi e prodotti rimasti invenduti, oltre agli sconti praticati dal contribuente;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, la quale propone ricorso incidentale;

– avverso tale ricorso incidentale B.S. non spiega alcuna attività difensiva;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo del ricorso principale il contribuente la violazione dell’art. 2727 c.c. e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, per aver la sentenza impugnata ritenuto legittima la ripresa operata dall’Ufficio attinente ai maggiori ricavi accertati, sia pure ridotti del 20%, benchè fossero assenti i requisiti previsti per la rettifica analitica-induttiva della dichiarazione dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d);

– evidenzia, in proposito, che l’Ufficio aveva rilevato la regolarità formale delle scritture contabili e la congruità dei ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore;

– il motivo è inammissibile, in quanto muove dall’assunto dell’insussistenza dei requisiti previsti per l’accertamento analitico-induttivo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), laddove il provvedimento della Commissione regionale ha, sia pure implicitamente, riconosciuto che tali requisiti ricorressero;

– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– sotto altro aspetto, il motivo si risolve, in parte, nella censura della valutazione degli elementi probatori operata dal Tribunale, nella parte in cui quest’ultimo non ha ritenuto attendibile la giustificazione offerta dal contribuente in ordine alla destinazione delle materie prime utilizzate nel periodo;

– una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– va, inoltre, aggiunto che, in tema di accertamento dei redditi di impresa, l’Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi (cfr. Cass., ord., 12 dicembre 2018, n. 32129; Cass. 11 aprile 2018, n. 8923);

– si evidenzia, infine, che gli studi di settore costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva – in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile – il reddito reale del contribuente, per cui l’adeguamento alle loro risultanze, invocato dal contribuente a sostegno della correttezza del suo operato, non fa venir meno la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento di maggiori redditi sulla base del riscontro di elementi rivelatori, sia pure presuntivamente, di ricavi occultati (cfr., in tema, Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635);

– con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ha ritenuto inattendibile quanto dallo stesso allegato in ordine all’erroneità delle presunzioni utilizzate dall’Ufficio;

– il motivo è inammissibile, in quanto la doglianza non investe un fatto, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ma la mancata esplicitazione delle ragioni per cui la Commissione regionale ha ritenuto infondata la tesi della parte (cfr. Cass., ord., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802);

– con l’ultimo motivo del ricorso principale il contribuente si duole dell’omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ha accertato il maggior reddito nella misura accertata dall’Ufficio, sia pure ridotta del 20%;

– la Commissione regionale ha rideterminato il maggior reddito del contribuente in misura inferiore rispetto a quella accertata dall’ufficio, riconosce una riduzione, rispetto a tale importo, di una percentuale del 20%, in relazione a (maggiori) sfridi delle materie prime e quantitativi di prodotti invenduti, nonchè a sconti “che ragionevolmente ed occasionalmente sono stati applicati…”;

– viene, in tal modo, in rilievo una valutazione, effettuata secondo una logica prudenziale, espressione dei poteri estimativi propri del giudice tributario immune da vizi di carenza o inadeguatezza della motivazione;

– con il primo motivo del ricorso incidentale l’Agenzia lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la Commissione regionale ridotto il maggior reddito accertato sulla base di convinzioni personali e soggettivi circa l’esistenza di “maggiori sfridi” o di una maggiore quantità di prodotti rimasti invenduti;

– con il secondo motivo si allega l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, nella parte in cui non sono stati indicati gli elementi da cui il giudice di appello avrebbe tratto il proprio convincimento in ordine alla circostanza fattuale menzionata nel motivo precedente;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

– come già rilevato, si è in presenza di una valutazione estimativa immune da vizi di carenza o inadeguatezza della motivazione e che, in quanto tale, si sottrae alle censure prospettate;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, nè il ricorso principale, nè quello incidentale possono essere accolti;

– in considerazione della reciproca soccombenza appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto

PQM

La Corte rigetta il ricorso e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

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